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Modello 21- scadenza 28 Febbraio

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il famigerato modello 21 che sembra tormentare un pò tutti per la difficoltà di compilazione, è compilabile per l’anno 2017 entro e NON oltre (frase usata spesso dagli avvocati :)) il 28 Febbraio 2018.
Per la compilazione rimandiamo alla nostra guida, cliccando qui


La domanda che ci sta giungendo sempre più spesso in questi giorni è:Cosa succede se non lo compilo o non riesco a compilarlo?
In caso di omissione di deposito conto da parte dell’agente contabile (gestore di una struttura), quello che abbiamo capito potrebbe succedere, ed il condizionale è d’obbligo, è che in caso di ritardo a presentare il conto nei termini di legge o di omissione del deposito, il pubblico ministero presso la Corte dei Conti potrebbe promuovere con ricorso il giudizio per la resa del conto.


Il giudice se accogliesse tale ricorso assegnerebbe all’agente contabile un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per il deposito del conto. Se l’agente non deposita il conto entro il termine assegnato il giudice potrebbe disporre la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile, e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, che in ogni caso non supererebbe i 1.000 euro.


Per ulteriori informazioni o per prenotare la tua Consulenzascrivici a homeconciergeroma@gmail.com

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Airbnb progetta Case

Si va dove c’è il Business, Aribnb lo ha capito bene!!Infatti sembra non accontentarsi più solo della parte “sito di prenotazione”, no!

Airbnb vuole progettare in proprio le strutture che andranno ad ospitare i futuri guests e  saranno concepite secondo canoni architettonici e progettuali estremamente moderni, funzionali e sostenibili per l’ambiente.


 L’ambizioso progetto immobiliare si chiama Backyard e pare che muoverà i primi passi già alla fine del 2019.“Per soddisfare le esigenze del futuro – sottolineano gli ideatori di Backyard – la casa deve evolversi, guardare avanti”. Il  progetto punta a realizzare un network di abitazioni e strutture di piccole-medie dimensioni, versatili e modificabili in base alle esigenze dei clienti. L’idea è quella di dare vita a case ‘smontabili’ per soggiorni a breve termine, in grado di accogliere di volta in volta un numero variabile di persone.
Il concept con cui le case Airbnb saranno realizzate è stato messo a punto dallo studio di design “Airbnb Samara” che si è avvalso delle tecniche di progettazione e domotica più sofisticate e moderne. Tutte le informazioni e le Travel Stories raccolte tra gli utenti della Community di Airbnb e i proprietari di case , saranno utilizzate per ottimizzare le nuove abitazioni in funzione di esigenze reali e socialmente rilevanti.
Preparatevi miei cari host, ne vedremo delle belle nei prossimi anni, e purtroppo chi non si aggiorna e si tiene al passo con i tempi è destinato ad uscire dal business!


Per info e consulenze homeconciergeroma@gmail.com

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MOD21 – guida alla compilazione

Cari lettori, dopo le numerosi richieste pervenute in questi giorni nella nostra casella mail, abbiamo deciso di fornire questo contributo su come compilare il Modello 21 per tutti i titolari di attività ricettive extra-alberghiere.

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Intanto cos’è questo benedetto MODELLO 21, se andate nell’area riservata del sito www.comune.roma.it oppure,  www.tributi.comune.roma.it – accessibile con le credenziali di autenticazione già in tua dotazione per effettuare la comunicazione trimestrale relativa al contributo di soggiorno obbligatoria – è disponibile anche il modulo applicativo che permette la compilazione del “Modello 21” per l’invio online della resa del conto giudiziale della gestione relativo a quanto incassato a titolo di contributo di soggiorno nell’anno 2017Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 30/03/2018) ha qualificato come “agenti contabili” i gestori delle strutture ricettive che riscuotono e riversano a Roma Capitale il contributo di soggiorno, i quali sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione.
Ai sensi della normativa vigente, l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (cioè entro il 30  gennaio di ogni anno), redigendo e trasmettendo il riepilogo dell’attività di riscossione e riversamento, attraverso un documento denominato “Modello 21” (DPR n. 194/1996).Per l’anno 2017, l’obbligo si intende assolto se l’invio è effettuato entro la fine dell’anno 2018.

Per completare la procedura che non è complicata ma complessa, vista la quantità ingente di informazioni e ricevute che bisogna allegare, relative sia al pagamento del contributo trimestrale che quelle relative al pagamento del contributo da parte degli ospiti, si prega di far riferimento al manuale qui.  (clicca al lato per scaricarlo).

Una volta terminata la procedura il Comune farà un controllo e, solo in caso dovesse riscontrare delle incongruenze o dovesse ritenere la documentazione incompleta vi contatterà direttamente per le relative correzioni e/o integrazioni, tutto questo prima di passare il fascicolo con il proprio visto o le annotazioni alla Corte dei Conti (CC)

RISPOSTA AI PRINCIPALI QUESITI

Come si devono considerare i pagamenti del Contributo di Soggiorno? In base a quali annualità?

Il principio su cui si basa la Resa del Conto è quello di Cassa, per questo bisogna inserire (nel Reso del conto 2017) tutto ciò che ha a che fare con il Contributo di Soggiorno (CdS) durante il 2017.  il pagamento del 4° Trim 2016, normalmente effettuato entro il 16 gennaio 2017, va inserito nella Resa del Conto 2017, mentre, paradossalmente il pagamento del IV Trim 2017 va inserito nella Resa del conto 2018.

Cosa va allegato nel modello 21? 

Come al solito qui c’è un pò di confusione dovuta anche alla poca preparazione del personale di controllo e delle normative spesso di difficile interpretazione ed esecuzione. Sebbene ad una prima analisi sembrava obbligatorio dover allegare copia di tutte le singole ricevute, al momento sembra che l’orientamento sia quello di allegare soltanto le ricevute di pagamento della TdS (tassa di soggiorno) e, solo in caso di verifiche e di richieste di documentazione aggiuntiva potrebbe essere necessario allegare per completezza tutte le singole ricevute.

Con quale principio bisogna effettuare il calcolo?

Il Contributo di Soggiorno andrebbe riscosso al Check Out per questo i soggiorni a cavallo tra mesi o anni diversi andrebbero inseriti nel Mese/Anno in cui è avvenuto il check out (momento nel quale dovrebbe aver incassato) 

Dato questo principio base, bisognerebbe fare in modo che la compilazione faccia “scopa” con la compilazione della dichiarazione trimestrale e del relativo pagamento, anche per facilitare i controlli da parte delle Autorità competenti.

Cosa si intende per data di inizio attività?

Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività

Cosa si intende per data di inizio attività?

Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività

Cosa va indicato nel campo obbligatorio “descrizione” al momento dell’inserimento online nel Modello 21?

Andrebbe indicata la dicitura “Assolto contributo di soggiorno per Euro xx,xx” con numero persone e numero notti.

Chi è tenuto a compilare il Modello 21?

Tutte le strutture turistiche extra-alberghiere del Comune di Roma, ad eccezione delle Locazioni turistiche (ad oggi 04/12/2018)

Cosa va inserito nella compilazione del mod 21 alla voce quietanza? 

Va inserito il numero della contabile relativo al pagamento (es CRO bancario) in caso di pagamento con F24, non essendoci numero ricevuta, si può scrivere F24

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Per completezza di informazioni, riportiamo qui sotto anche le modalità di riscossione e di pagamento del Contributo di Soggiorno a Roma.

Regolamento sul Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n. 32 del 30 marzo 2018)
Il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018, ha introdotto importanti novità, tra cui l’applicazione del Contributo di Soggiorno alle locazioni brevi, il riconoscimento della qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive, l’ampliamento dei soggetti esenti.
Le disposizioni regolamentari si applicano a decorrere dalla data del 21 aprile 2018 (data di esecutività del Regolamento).
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Locazioni brevi
D’ora in avanti, gli ospiti non residenti a Roma che soggiornano in appartamenti privati, inclusi gli alloggi per uso turistico,  locati per non più di 30 giorni (locazioni brevi), sono tenuti al pagamento del Contributo pari a € 3,50 a persona per ogni pernottamento. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
Chi incassa il canone/corrispettivo dovuto per la locazione breve (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) avrà il compito di rilasciare all’ospite una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento del Contributo di soggiorno dovuto.

L’obbligo del pagamento del Contributo di Soggiorno per queste nuove forme di ospitalità va ad aggiungersi a quello già previsto per le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed all’aria aperta 
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Studenti e lavoratori
Il Contributo è applicato: 
– fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell’anno solare 
– fino ad un massimo di cinque pernottamenti per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici ed aree attrezzate per la sosta temporanea)
– nei casi ove il pernottamento si prolunghi nel tempo, anche in modo non continuativo, purché contrattualmente prefissato, da parte di studenti o lavoratori per frequentare corsi di studio, attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali, oppure per ragioni dovute al lavoro, documentabili tramite autodichiarazione soggetta alle norme sulle false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).
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Sono esenti dal pagamento del Contributo:
– minori entro il decimo anno di età;
– coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
– i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà rendere una apposita dichiarazione, ai sensi della normativa che disciplina le false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento del ricovero e/o delle prestazioni sanitarie che non dovranno essere specificate, a tutela della privacy; 
– gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
– il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione;
– gli ospiti delle strutture ricettive e degli appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano; 
– il personale delle strutture ricettive che presta la propria attività lavorativa nella struttura;
– coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile; 
– coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
– i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.
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Chi riscuote il Contributo e a quale titolo
In caso di ospitalità presso strutture ricettive alberghiere, extra -alberghiere e all’aria aperta, il gestore della struttura è tenuto a riscuotere il Contributo, , e a rilasciare ricevuta all’ospite, evidenziando l’importo dovuto per il Contributo di Soggiorno, separato da quello dovuto per il pernottamento riportando la scritta : “Assolto contributo di soggiorno per Euro…..,…”. Il gestore è agente contabile (vedi par. Ulteriori obblighi).
In caso di ospitalità in appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, chi incassa il canone/corrispettivo della locazione (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) ha l’obbligo di riscuotere il Contributo, rilasciandone ricevuta, con le stesse modalità sopra indicate ed è responsabile del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite qualora quest’ultimo non lo abbia corrisposto.
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Obblighi di comunicazione 
I gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi, i responsabili del pagamento del Contributo, come sopra individuati, devono presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale, indicando il numero degli ospiti, compresi quelli esenti e il periodo di pernottamento. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti entro le seguenti scadenze:
I Trimestre – 16 aprile 
II Trimestre – 16 luglio
II Trimestre – 16 ottobre
IV Trimestre – 16 gennaio dell’anno successivo

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Modalità di Comunicazione
Per assolvere agli obblighi di comunicazione del Contributo di Soggiorno occorre utilizzare i servizi a tale scopo messi a disposizione sul Portale di Roma Capitale, con le seguenti modalità
1) se persone fisiche, registrarsi sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it, seguendo le istruzioni riportate sul Portale. Con le credenziali di accesso ottenute, entrare nei servizi on-line del portale, selezionando la sezione riservata al Contributo di Soggiorno.
2) se persone giuridiche (società e ditte individuali), registrarsi sul portale www.tributi.comune.roma.it, seguendo le indicazioni ivi riportate.
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Obblighi di versamento a Roma Capitale
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i responsabili del pagamento del contributo, come sopra individuati – devono versare a Roma Capitale, rispettivamente, il Contributo di Soggiorno incassato e quello dovuto, effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre, entro le stesse scadenze previste per le Comunicazioni 
N.B. Per i responsabili del pagamento, le somme da indicare e da versare derivano da quanto dovuto (al netto di esenzioni), indipendentemente da quanto effettivamente riscosso, dato il diritto di rivalsa sull’ospite. 
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Canali e modalità di versamento delle somme incassate/dovute
Il Contributo di Soggiorno può essere pagato tramite il nodo nazionale dei pagamenti  PagoPA.
Per pagare tramite il Nodo PagoPA, è obbligatorio presentare prima la comunicazione, al fine di ricevere l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) senza il quale non è possibile eseguire il versamento neanche su bollettino di conto corrente bianco.
Pertanto, una volta confermata la Comunicazione obbligatoria trimestrale, si potrà procedere al pagamento con le seguenti modalità:
– Direttamente on line, cliccando Paga, con carta di credito o addebito in conto:
o Carta di credito: indipendentemente dall’Istituto emittente la carta, è possibile effettuare il versamento selezionando il circuito a cui appartiene la carta. In questo modo, saranno visualizzabili i Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che accettano la carta con le relative commissioni applicate;
o Addebito in conto: l’utente potrà procedere con tale modalità di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le banche sono integrate con il nodo PagoPA);
– Presso il proprio home-banking selezionando il circuito CBILL. Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA;
– Attraverso bonifico: utilizzando la modalità Mybank;
– Stampando l’avviso allegato alla Comunicazione trimestrale:
1 – presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino PA premarcato allegato;
2 – presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamenti attestati su Pago PA (elenco completo su www.agid.gov.it) utilizzando il lato sinistro dell’avviso;
3 – presso la grande distribuzione attestata sul nodo PagoPA;
– Rimane la possibilità del pagamento attraverso il modello F24, utilizzando i codici:
o 3936 – contributo di soggiorno
o 3937 – interessi
o 3938 – sanzioni
Il nuovo conto corrente sul quale versare è il n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line.  
Su questo conto – attualmente –  non è possibile eseguire bonifici Sepa e pagare con bollettini di conto corrente bianchi diversi da quelli PA.
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Ulteriori obblighi solo per i gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta sono tenuti annualmente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale, in quanto qualificati “agenti contabili della riscossione”. L’adempimento si assolve con l’inoltro di un apposito modello riepilogativo ( Modello 21), previsto dalla legge (D.P.R. n. 194/1996).
 Roma Capitale sta predisponendo un servizio on-line per agevolarne la compilazione e l’inoltro. L’Amministrazione è tenuta alla successiva trasmissione del conto giudiziale alla Corte di Conti, con segnalazione di eventuali incongruenze o carenze riscontrate.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto degli ospiti all’esenzione dal Contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

Maggiori informazioni, tramite consultazione del Regolamento e altre note esplicative, possono essere acquisite accedendo alle pagine specifiche del Dipartimento Risorse Economiche ( www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-risorse-economiche.page )

Per quesiti specifici contattare l’ufficio all’indirizzo mail  contributosoggiorno@comune.roma.it

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Il lusso non ha prezzo, e le CAV non sono da meno…

Vale la pena aprire una CAV?Domanda da 1 milione di dollari, se la domanda fosse vale la pena puntare sul lusso la risposta sarebbe senz’altro SENZA DUBBIO SI!!!


La moda del momento è quella dell’Appartamento dei VIP..Sempre più spesso personaggi famosi usano il loro nome per fare marketing sugli appartamenti che poi affittano a prezzi astronomici..
Gianluca Vacchi, per esempio, il milionario imprenditore e “re”di instagram, quest’anno causa impegni lavorativi ad Ibiza, ha deciso di affittare la sua splendida villa H2O in Sardegna, a circa 270.000€ al mese, avete capito bene… circa 9.000€ al giorno!!!!
Se per te questa cifra può sembrare astronomica, considera che c’è la fila per affittarla..Il lusso nel settore short rental ha margini di espansione altissimi, anche perchè ogni appartamento, villa, depandance, location di lusso è un PRODOTTO a sè, unico ed esclusivo.
Sei Convinto ora a puntare sul lusso??

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Cedolare Secca e Comunicazione dei dati all’AdE, ultima scadenza 30 giugno

Il 30 Giugno è la data ultima per comunicare i dati relativi alle Locazioni brevi.

Riportiamo per intero un articolo fatto molto bene tratto da www.ecnews.it

“Ricordiamo, a tal proposito, che la nuova disciplina prevede un obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate per tutti coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare oppure che gestiscono portali telematici, se intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Più precisamente, l’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati solo se il conduttore ha accettato la proposta di locazione per il suo tramite; se, invece, il locatore si è avvalso dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore ha comunicato direttamente al locatore l’accettazionedella proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare alcunché.

I dati da comunicare all’Agenzia, che possono essere inviati anche in forma aggregata se relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, sono:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore,
  • la durata del contratto,
  • l’importo del corrispettivo,
  • l’indirizzo dell’immobile.

V’è da dire, tuttavia, che la suddetta comunicazione non è sempre obbligatoria.

Come precisato con il Provvedimento n. 132395 del 12.07.2017, infatti, in tutti i casi in cui l’intermediario è intervenuto anche nel pagamento del canone, dopo il versamento della ritenuta è altresì tenuto a trasmettere l’apposita certificazione, la quale assolve anche l’obbligo di invio della comunicazione.

Pertanto, la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente nei casi in cui l’intermediario, pur avendo favorito la conclusione del contratto, non è successivamente intervenuto nel pagamento.

Così individuati i soggetti con riferimento ai quali trova applicazione il richiamato obbligo, è necessario altresì precisare che l’adempimento non riguarderà tutti i contratti stipulati nell’anno 2017.

Infatti, con la circolare AdE 24/E/2017 è stato precisato che l’obbligo di comunicazione riguarda soltanto i contratti di locazione breve stipulati dopo il 1° giugno 2017.

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 1326 cod. civ. considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte: non rileva, quindi, ai fini dell’applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell’immobile. Pertanto:

  • se la conclusione delle trattative è avvenuta prima del 1° giugno 2017, ovvero il conduttore ha ricevuto la conferma della prenotazione entro la suddetta data, gli intermediari non sono tenuti a comunicare i dati del contratto (o ad operare la ritenuta sui pagamenti),
  • se la conclusione delle trattative è avvenuta dopo il 1° giugno 2017 e l’intermediario non è intervenuto nel pagamento del canone, opera l’obbligo di invio della comunicazione entro il prossimo 30 giugno.

Allo stesso modo, si ritiene che debbano essere oggetto di comunicazione esclusivamente i dati dei contratti le cui trattative si siano concluse entro il 31.12.2017: la conclusione delle trattative dopo il suddetto termine, infatti, aderendo all’interpretazione appena richiamata, imporrebbe la comunicazione dei dati il prossimo anno.

Da ultimo, pare opportuno precisare che la pubblicazione delle specifiche tecniche appena pochi giorni prima della scadenza prevista per l’adempimento non può non sollevare alcune perplessità.

Invero, nei giorni scorsi era stato richiamato un possibile differimento dell’adempimento, in considerazione del mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’adozione del provvedimento.

Deve infatti ricordarsi come, ai sensi dell’articolo 3 L. 212/2000, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Stupisce, tuttavia, che la stessa Agenzia delle Entrate non si sia espressa sul punto, a differenza di quanto accaduto in passato con riferimento ad altri adempimenti.

La suddetta precisazione sarebbe stata quantomeno opportuna, soprattutto se si considera che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ovvero con la sanzione da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà solo se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.”

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Quanto può rendere un appartamento affittato ai turisti?

Moltissimi italiani ha seconde case (terze, quarte, ecc, ecc) eh si, sapete benissimo che è così, siamo tra i primi in europa ad avere investimenti nel mattone..spesso però le lasciano chiuse per paura di affittarle, di mettere un inquilino sbagliato, di rovinare la mobilia, che, se proprio dobbiamo dirlo, spesse volte ha più un valore affettivo che altro…
Sempre più spesso, per le motivazioni sopra elencate, molti di noi si affacciano a questa ipotesi di affittare ai turisti, i cosiddetti “Affitti Brevi“, Locazioni Turistiche, Locazioni Brevi o anche le case vacanza.Ma quanto può davvero rendere un appartamento così gestito per il proprietario?
Riportiamo per intero un interessante articolo tratto da “www.corriere.it” che riporta una attenta analisi dei ricavi medi per le principali mete estive del centro-nord italia.
Buona lettura..Hai anche tu un appartamento sfitto da molto tempo o che non vuoi più affittare con un contratto 4+4 e rischiare che l’inquilino non ti paghi??Contattaci subito homeconciergeroma@gmail.com

Il lago batte mare

Il lago batte il mare e la montagna. Una settimana in affitto in una casa per quattro posti letto in media a luglio infatti costa 725 euro, contro 570 del mare e 540 della montagna; ad agosto il divario tra lago e monti si riduce (880 euro contro 860) mentre il mare rimane staccato a 720 euro. Il risultato non è così sorprendente per due ragioni: la prima è che l’offerta al mare è molto più ampia, la seconda è che chi ama la montagna, e questo vale a ragione per il lago, difficilmente si reca all’estero, mentre per gli appassionati delle spiagge marine le alternative economiche sia a Est (Croazia) che ad Ovest (Spagna) non mancano.

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I vantaggi dell’Home Sharing a livello Immobiliare

Si parla sempre di più del fenomeno Airbnb, ma quali sono i veri Vantaggi dell’Home Sharing a livello Immobiliare?

Te lo sei mai chiesto?

E’ chiaro: se vendo un appartamento che si affitta a 90€ al giorno per 200 giorni, quell’appartamento vale 18.000€ in più di una proprietà identica che non produce nè ricavi nè affittanze.


Su questa lunghezza d’onda le case pubblicizzate da Airbnb sono fonti di reddito e stanno influenzando in modo significativo anche le nuove costruzioni, soprattutto negli USA.
Addirittura in america il “REDDITO AIRBNB” è riconosciuto come leva per rifinanziare il mutuo.
Non di rado bilocale affittati a turisti rendono 5volte di più di un normale affitto annuale, ecco il motivo per il quale sempre più persone si stanno spingendo in questo settore.
Addirittura, non di rado, ci capita di ricevere richiesta da investitore che vogliono comprare un immobile, magari perchè hanno molta liquidità e vogliono garantirsi molto più del canonico 3% annuale.
Come fanno? Lo comprano a leva con un mutuo e poi lo danno in gestione a società come la nostra, magari optando per il pagamento della cedolare secca, (possibile grazie alla locazione turistica) e di sicuro il rendimento netto annuo sarà a doppia cifra!
Hai bisogno di altre informazioni al riguardo?

Scrivici a homeconciergeroma@gmail.com oppure contattaci al +39 3884790762

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AIRBNB PLUS inaugura il segmento del Lusso

Se ne parla da un pò e finalmente è arrivato il lancio del programma “AIRBNB PLUS”

È attivo in 13 città del mondo, comprese Roma e Milano, e avvicina il famoso servizio per affitti temporanei agli hotel
L’offerta comprenderà quattro nuove categorie di alloggi:
case vacanze
alloggi unici
bed & breakfast
boutique hotel
Altra novità..
Disponibile da oggi il flag famiglie e lavoro. Nel corso dell’anno si aggiungeranno anche social, matrimoni, luna di miele, tra amici e cene.
L’obiettivo dichiaro è quello di poter individuare le categorie di alloggio offerto per segmentare il mercato, attualmente invece dimore di lusso si possono trovare nella stessa pagina di una casa vacanza di fascia media…
Articolo completo qui
https://www.wired.it/economia/business/2018/02/23/airbnb-lusso-hotel/
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AIRBNB PLUS e altre novità..

Cari Gestori, Proprietari, Colleghi del Settore Turistico,date un’occhiata alle nuove funzionalità da poco introdotte da Airbnb, riportate qui sotto, fatene tesoro..

Nuove funzioni
Aggiungi nuovi dettagli a più annunci contemporaneamenteAggiungi dei dettagli sui servizi selezionandoli da una lista più ampia e rinnovata per attirare gli ospiti che cercano una sistemazione come la tua. Apporta queste modifiche su più annunci con la nostra nuova funzione progettata esclusivamente per gli host professionisti.
Entra a far parte di una collezioneSe metti a disposizione determinati servizi e ricevi delle recensioni positive, puoi entrare a far parte di una collezione, una lista di case adatte a una tipologia specifica di viaggio.Controlla l’idoneità dei tuoi annunci
Mostra la posizione del tuo alloggio ai viaggiatoriOra puoi mostrare ai potenziali ospiti la posizione esatta dei tuoi alloggi. Questo potrebbe aiutarti a ricevere più prenotazioni!Mostra la tua posizione esatta

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Viaggiare è più accessibileLa precisione è fondamentale per gli ospiti che hanno disabilità e cercano una sistemazione adatta alle loro esigenze. Abbiamo quindi aggiornato i dettagli sull’accessibilità per far sì che gli host possano chiarire queste informazioni a proposito del loro alloggio, come l’ingresso senza scalini e la doccia accessibile.Conferma le informazioni sull’accessibilità
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Ti presentiamo Airbnb PlusAirbnb Plus è una collezione di case verificate per qualità, comfort e stile. Se il tuo alloggio soddisfa questi requisiti allora Airbnb Plus può darti tutte le attenzioni che meriti.
Il futuro di Airbnb si ispira a teSe ti sei perso questo fantastico evento, non preoccuparti: guarda il CEO e Capo della community Brian Chesky mentre svela quello che ha definito “il più grande cambiamento della nostra piattaforma nei suoi dieci anni di storia”.

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Airbnb: Crescita a doppia cifra

Non si arresta la crescita del portale Airbnb che continua a macinare utili su utili..

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 immagine tratta da un articolo de “la Stampa”
Circa 300mln di visitatori unici con un numero di utenti stimato, poichè i dati ufficiali non sono stati forniti, di 100 mln di prenotazioni, con un TASSO DI CONVERSIONE intorno al 30%, ben dieci volte sopra il normale tasso di conversione che per i portali di prenotazioni online e turismo soprattutto si aggiri al di sotto del 3%.


Tra le modifiche da poco introdotte c’è la selezione di Alloggi di Airbnb PLUS che entro fine anno saranno circa 75.000, in italia la sperimentazione è partita con Roma, Firenze e Milano.
A breve sarà introdotta, inoltre, la ricerca per parole chiave, questo perché i fondatori hanno ben capito l’importanza di segmentare il mercato e di indirizzare gli utenti verso la tipologia di alloggio che stanno realmente cercando.


Una notizia di qualche settimana fa descrive la nuova dimensione del fenomeno Airbnb dal punto di vista economico per milioni di americani. Gli host guadagnano in media più di 7mila dollari all’anno. Fannie Mae, chesostiene i mutui per la casa degli americani, ha riconosciuto il reddito da Airbnb come leva per rifinanziare il mutuo.Il prossimo passo è portare lo stesso modello in Europa

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normativa/modelli/affittituristici/beb/casevacanza/modulistica

ATTENTI A NON VERSARE LE TASSE DI SOGGIORNO!

Se siete gestori o proprietari di un appartamento e lo mettete in affitto ai turisti,

sia esso b&b, casa vacanza, alloggio turistico/locazione turistica, guesthouse o similare, attenzione alle tasse di soggiorno.

Ebbene si, molti di voi penseranno che non versale nelle casse comunali sia quasi la norma, tanto “lo fanno tutti” ed invece no!!

Gli obblighi legislativi, siano essi il versamento delle tasse di soggiorno o la comunicazione degli ospiti alla questura sono pratiche necessarie e OBBLIGATORIE. 

Riproponiamo un articolo per intero apparso su:

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/notizie-free/imposta-di-soggiorno-danno-erariale-dell-albergatore,3,99868

Si configura la responsabilità erariale se l’albergatore che incassa l’imposta di soggiorno non la versa al Comune di riferimento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19654.

L’attività  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del  concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate.

Ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione della azione di responsabilità contabile promossa dal Procura regionale della Corte dei Conti ( cfr. Cass., Sez. Un., 25/1/ 2013, n. 1774  ).

Orbene, l’azione per danno erariale è stata nella specie dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte  dei Conti per la Toscana promossa  per mancato versamento al Comune impositore.

Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nel l’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.

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CASE VACANZA/B&B/LOCAZIONE TURISTICA

Il Nostro PETROLIO è il TURISMO, peccato che dobbiamo ancora capirlo…

Che l’Italia possa Vivere di Turismo lo si dice da tempo, forse troppo tempo…Che l’Italia sia ferma al palo o quasi, ci sono alcune eccezioni ma il concetto è generale, anche questo ormai lo sanno tutti..
Il nostro petrolio potrebbe essere il Turismo, peccato non saper fare marketing o non crederci abbastanza.
Negli Stati Uniti dal 2013 ad oggi sono stati investiti in marketing, per difendere il brand “US” circa 600 milioni di dollari, che, badate bene hanno portato un introito di circa 17 mld di dollari..significa che per ogni dollaro investito ne sono tornati 27!Non bisogna essere degli scienziati per capire i NUMERI!


Noi cosa facciamo?Piuttosto che capire come proteggere il brand continuiamo a legiferare e, nel giro di poco a rilegiferare per arginare le LOCAZIONI TURISTICHE, capire le differenze tra una CAV imprenditoriale ed una CAV NON imprenditoriale??
Sembra quasi che siamo più focalizzati sulla burocrazia che sul vero “petrolio” cioè il turismo ovvero, come faccio a rendere la destinazione ITALIA unica nell’immaginario collettivo e a proteggere il brand ITALIA e quello del MADE IN ITALY che spesso vanno a braccetto??


e tu? hai consigli, idee? scrivici a homeconciergeroma@gmail.com