Categories
normativa/modelli/affittituristici/beb/casevacanza/modulistica Senza categoria

Modello 21 – aggiornamento

Ce lo avete richiesto in tanti, per questo abbiamo provveduto a stilare un ulteriore VADEMECUM per il pagamento del MOD21, alcune informazioni sono state estrapolate direttamente dal sito del Comune di Roma.Di seguito il link al Manuale fornito direttamente dal SUAR link

La Resa del Conto attraverso la presentazione del modello 21 è obbligatoria per tutti gli Agenti Contabili e per ciascuna Struttura Ricettiva. 

IMPORTANTE:NON DEVE ESSERE PRESENTATA PER LE LOCAZIONI BREVI E PER GLI ALLOGGI AD USO TURISTICO.

Che cosa è il modello 21?

I gestori delle strutture ricettive,alberghiere ed extralberghiere, in quanto incassano il contributo di soggiorno dagli ospiti per conto dell’Amministrazione, sono qualificati agenti contabili, pertanto tenuti a presentare il MODELLO 21 (DPR 194/1996) che consente la “resa del conto giudiziale” di riepilogo mensile di quanto riscosso e di quanto riversato nell’anno finanziario di riferimento. 

Come si compila il Modello 21 ,dove trovarlo, e come inoltrarlo

La compilazione del Mod. 21 viene effettuata online, accedendo con le proprie credenziali per le comunicazioni e i riversamenti trimestrali. All’interno della propria pagina riservata, accedendo al link ”Conto della Gestione” , seguendo le istruzioni sulla Guida in allegato, si procede alla compilazione online del Mod. 21. Non occorre stamparlo e inviarlo per le vie tradizionali (pec, r/r), ma è sufficiente concludere la procedura online e salvarsi una copia del modello 21 definitivo (che contiene il numero di protocollo). 

 L’attività è cessata e non si hanno più le credenziali. Come inoltrare il modello 21?

L’utente può tentare di recuperare le credenziali di accesso all’area riservata chiedendo assistenza al ChiamaRoma 060606. In alternativa è possibile utilizzare credenziali SPID o utilizzare una CNS abilitata. Se ci sono problemi si può presentare il MOD. 21 in modalità cartacea allo sportello,allegando il documento di riconoscimento dell’agente contabile, le ricevute di riscossione del contributo, e le quietanze di pagamento a Roma Capitale, non dimenticando di firmare il mod. stesso.

Casi in cui cambia l’amministratore durante l’anno

Se il vecchio amministratore è reperibile e ha ancora le credenziali per accedere al portale non ci sono problemi, si compila il modello 21 fino alla data in cui esercitava il vecchio amministratore, poi prosegue chi è subentrato. Nel caso in cui il precedente non abbia più le credenziali il nuovo si può far fare una delega che allega con una dichiarazione  in cui si precisa che è subentrato  in data… e che sta compilando il modello 21 su delega del precedente. Altrimenti, ultima ipotesi, non si fa nulla per la precedente gestione e si compila il mod. solo per la propria competenza. Le conseguenze e la responsabilità saranno a carico del precedente.

Titolare di più strutture, gestione unitaria (comunicazioni e pagamenti cumulativi): Occorre fare un Mod. 21 per ogni struttura?

Anche  se trattasi di diverse tipologie di strutture se la gestione è stata unitaria si può fare modello 21 unico 

Il termine della comunicazione è perentorio?

Il termine ordinario stabilito dalla legge per la presentazione del conto giudiziale è fissato nel 30 gennaio dell’anno successivo al quale si riferisce il conto stesso.  L’indicazione dei 10 giorni è finalizzata a non determinare ulteriore ritardo nella presentazione del conto.

 Se non si sono  avuti ospiti e non  si è incassato il  CS  si deve fare ugualmente il mod 21?

Si,  e per ogni mese in cui non si sono avuti ospiti occorre indicare l’importo pari a zero  indicando  nelle note l’eventuale motivazione. Se ci sono documenti che attestano il mancato incasso del CS (es. presentazione di scia per lavori di ristrutturazione), occorre allegarli.

Se non si  incassa il CS per esenzioni previste dalla legge, occorre fare il Mod. 21?

Si,  in presenza di ospiti con esenzione del pagamento del CS  occorre indicare per ogni mese l’importo pari a zero  e indicare nelle note la causa di esenzione, riferendosi  alla casistica prevista dal regolamento.  

Ho regolarmente comunicato ma non pagato il CS incassato quali sono le sanzioni previste se ometto i pagamenti o li faccio in ritardo e non inoltro il mod 21?

Si incorre nel reato di peculato e si avviano le segnalazioni alla Procura della repubblica e alla Corte dei Conti

 Non ho allegato le ricevute/fatture rilasciate agli ospiti come integrare?

Occorre rifare il mod 21 indicando nelle note che il precedente modello presentato in data…. Con protocollo n. ……. Sarà sostituito dal presente

Categories
normativa/modelli/affittituristici/beb/casevacanza/modulistica

Modello 21 – Niente panico

Molti ancora non lo sanno, però lo stanno capendo negli ultimi giorni, per le case vacanza imprenditoriali, case vacanza non imprenditoriali, b&b, guesthouse e affittacamere, quindi per tutte le strutture ricettive extra-alberghiere ad esclusione degli alloggi per uso turisto c.d. locazione turistica, è obbligatoria la compilazione del modello 21.
Quanto sotto è riportato sul sito del comune di romahttps://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS209733

Contributo di Soggiorno, invio telematico modello 21 per l’anno finanziario 2017

Il Dipartimento Risorse Economiche ricorda agli interessati che dal 2017 i gestori di strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, hanno l’obbligo di presentare la Resa del Conto di Gestione (MOD. 21) in quanto agenti contabili.

Chi non ha presentato in modalità ordinaria il modello 21 per l’anno finanziario 2017 entro la scadenza prevista – 30 gennaio 2018 – può utilizzare, con la massima sollecitudine, la piattaforma messa a disposizione da Roma Capitale. Le modalità di accesso alla piattaforma sono le stesse che si impiegano per gestire gli adempimenti previsti dal regolamento sul Contributo di Soggiorno.

Il Dipartimento ricorda infine che per l’anno finanziario 2018 la scadenza è il 30 gennaio 2019.

____________________________________________________________________

Entriamo nello specifico..

I gestori delle strutture ricettive, in qualità di Agenti Contabili esterni della riscossione del Contributo di Soggiorno, sono tenuti a predisporre ed inviare la resa del Conto Giudiziale accedendo alla nuova sezione Conto di Gestione sul sito del Comune di Roma.

In particolare, la Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, nella sentenza n. 22/2016, ha formulato il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”

In data 30 marzo 2018 l’Assemblea Capitolina ha quindi deliberato la modifica del Regolamento sul Contributo di Soggiorno:

Articolo 5-bis Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.

2. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 3 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

3. Il gestore della struttura ricettiva, entro il 30 gennaio di ciascun anno, deve trasmettere a Roma Capitale il conto giudiziale relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 – Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

4. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall’Amministrazione.

I gestori delle Strutture Ricettive, in quanto incassano il contributo di soggiorno dagli ospiti per conto della Amministrazione Capitolina, sono qualificati agenti contabili, e pertanto tenuti a presentare il Modello 21 (DPR 194/1996) che consente la “Resa del Conto Giudiziale” di riepilogo di quanto riscosso e di quanto riversato nell’anno finanziario di riferimento. Il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale è tenuto a raccogliere i Modelli 21, procedere a controlli di regolarità (parificazione) e a trasmettere i Modelli e gli esiti dei controlli alla Corte dei Conti della Regione Lazio.

Al fine di agevolare i gestori delle Strutture Ricettive alla compilazione, sottoscrizione ed invio del Modello 21 e per consentire al Dipartimento Risorse Economiche di effettuare controlli su quanto attestato, è stata aggiunta all’applicazione di front-end del Contributo di Soggiorno una nuova sezione, denominata [Conto della Gestione] con un nuovo gruppo di funzionalità che permette ai gestori registrati di compilare il Modello 21 in maniera controllata, consentendo anche l’acquisizione degli allegati.

La procedure on-line richiede un pò di attenzione non essendo di facile intuizione, invitiamo pertanto i cari host a predisporre il modello con estrema cura.

Se hai ricevuto anche tu un accertamento via raccomandata o via pec da parte del Dipartimento Risorse Economiche di Roma – sez Entrate Fiscali, hai 10gg di tempo per completare la procedura per non incorrere in spiacevoli sanzioni.


La Raccomandata che dovresti aver ricevuto è simile a questa sotto elencata:

Hai bisogno di una nostra Consulenza su mod. 21 o Contributo di Soggiorno (CdS) contattaci al homeconciergeroma@gmail.com

Categories
CASE VACANZA/B&B/LOCAZIONE TURISTICA normativa/modelli/affittituristici/beb/casevacanza/modulistica

Modello 21- scadenza 28 Febbraio

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il famigerato modello 21 che sembra tormentare un pò tutti per la difficoltà di compilazione, è compilabile per l’anno 2017 entro e NON oltre (frase usata spesso dagli avvocati :)) il 28 Febbraio 2018.
Per la compilazione rimandiamo alla nostra guida, cliccando qui


La domanda che ci sta giungendo sempre più spesso in questi giorni è:Cosa succede se non lo compilo o non riesco a compilarlo?
In caso di omissione di deposito conto da parte dell’agente contabile (gestore di una struttura), quello che abbiamo capito potrebbe succedere, ed il condizionale è d’obbligo, è che in caso di ritardo a presentare il conto nei termini di legge o di omissione del deposito, il pubblico ministero presso la Corte dei Conti potrebbe promuovere con ricorso il giudizio per la resa del conto.


Il giudice se accogliesse tale ricorso assegnerebbe all’agente contabile un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per il deposito del conto. Se l’agente non deposita il conto entro il termine assegnato il giudice potrebbe disporre la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile, e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, che in ogni caso non supererebbe i 1.000 euro.


Per ulteriori informazioni o per prenotare la tua Consulenzascrivici a homeconciergeroma@gmail.com

Categories
normativa/modelli/affittituristici/beb/casevacanza/modulistica

MOD21 – guida alla compilazione

Cari lettori, dopo le numerosi richieste pervenute in questi giorni nella nostra casella mail, abbiamo deciso di fornire questo contributo su come compilare il Modello 21 per tutti i titolari di attività ricettive extra-alberghiere.

​​SMLXL

Intanto cos’è questo benedetto MODELLO 21, se andate nell’area riservata del sito www.comune.roma.it oppure,  www.tributi.comune.roma.it – accessibile con le credenziali di autenticazione già in tua dotazione per effettuare la comunicazione trimestrale relativa al contributo di soggiorno obbligatoria – è disponibile anche il modulo applicativo che permette la compilazione del “Modello 21” per l’invio online della resa del conto giudiziale della gestione relativo a quanto incassato a titolo di contributo di soggiorno nell’anno 2017Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 30/03/2018) ha qualificato come “agenti contabili” i gestori delle strutture ricettive che riscuotono e riversano a Roma Capitale il contributo di soggiorno, i quali sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione.
Ai sensi della normativa vigente, l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (cioè entro il 30  gennaio di ogni anno), redigendo e trasmettendo il riepilogo dell’attività di riscossione e riversamento, attraverso un documento denominato “Modello 21” (DPR n. 194/1996).Per l’anno 2017, l’obbligo si intende assolto se l’invio è effettuato entro la fine dell’anno 2018.

Per completare la procedura che non è complicata ma complessa, vista la quantità ingente di informazioni e ricevute che bisogna allegare, relative sia al pagamento del contributo trimestrale che quelle relative al pagamento del contributo da parte degli ospiti, si prega di far riferimento al manuale qui.  (clicca al lato per scaricarlo).

Una volta terminata la procedura il Comune farà un controllo e, solo in caso dovesse riscontrare delle incongruenze o dovesse ritenere la documentazione incompleta vi contatterà direttamente per le relative correzioni e/o integrazioni, tutto questo prima di passare il fascicolo con il proprio visto o le annotazioni alla Corte dei Conti (CC)

RISPOSTA AI PRINCIPALI QUESITI

Come si devono considerare i pagamenti del Contributo di Soggiorno? In base a quali annualità?

Il principio su cui si basa la Resa del Conto è quello di Cassa, per questo bisogna inserire (nel Reso del conto 2017) tutto ciò che ha a che fare con il Contributo di Soggiorno (CdS) durante il 2017.  il pagamento del 4° Trim 2016, normalmente effettuato entro il 16 gennaio 2017, va inserito nella Resa del Conto 2017, mentre, paradossalmente il pagamento del IV Trim 2017 va inserito nella Resa del conto 2018.

Cosa va allegato nel modello 21? 

Come al solito qui c’è un pò di confusione dovuta anche alla poca preparazione del personale di controllo e delle normative spesso di difficile interpretazione ed esecuzione. Sebbene ad una prima analisi sembrava obbligatorio dover allegare copia di tutte le singole ricevute, al momento sembra che l’orientamento sia quello di allegare soltanto le ricevute di pagamento della TdS (tassa di soggiorno) e, solo in caso di verifiche e di richieste di documentazione aggiuntiva potrebbe essere necessario allegare per completezza tutte le singole ricevute.

Con quale principio bisogna effettuare il calcolo?

Il Contributo di Soggiorno andrebbe riscosso al Check Out per questo i soggiorni a cavallo tra mesi o anni diversi andrebbero inseriti nel Mese/Anno in cui è avvenuto il check out (momento nel quale dovrebbe aver incassato) 

Dato questo principio base, bisognerebbe fare in modo che la compilazione faccia “scopa” con la compilazione della dichiarazione trimestrale e del relativo pagamento, anche per facilitare i controlli da parte delle Autorità competenti.

Cosa si intende per data di inizio attività?

Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività

Cosa si intende per data di inizio attività?

Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività

Cosa va indicato nel campo obbligatorio “descrizione” al momento dell’inserimento online nel Modello 21?

Andrebbe indicata la dicitura “Assolto contributo di soggiorno per Euro xx,xx” con numero persone e numero notti.

Chi è tenuto a compilare il Modello 21?

Tutte le strutture turistiche extra-alberghiere del Comune di Roma, ad eccezione delle Locazioni turistiche (ad oggi 04/12/2018)

Cosa va inserito nella compilazione del mod 21 alla voce quietanza? 

Va inserito il numero della contabile relativo al pagamento (es CRO bancario) in caso di pagamento con F24, non essendoci numero ricevuta, si può scrivere F24

Hai bisogno di aiuto?

Contattaci a 

homeconciergeroma@gmail.com

Se questo articolo ti è stato utile, lasciaci un like e segui anche la nostra pagina facebook, clicca qui

_______________________________________________________________________

Per completezza di informazioni, riportiamo qui sotto anche le modalità di riscossione e di pagamento del Contributo di Soggiorno a Roma.

Regolamento sul Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n. 32 del 30 marzo 2018)
Il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018, ha introdotto importanti novità, tra cui l’applicazione del Contributo di Soggiorno alle locazioni brevi, il riconoscimento della qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive, l’ampliamento dei soggetti esenti.
Le disposizioni regolamentari si applicano a decorrere dalla data del 21 aprile 2018 (data di esecutività del Regolamento).
—————————————————–
Locazioni brevi
D’ora in avanti, gli ospiti non residenti a Roma che soggiornano in appartamenti privati, inclusi gli alloggi per uso turistico,  locati per non più di 30 giorni (locazioni brevi), sono tenuti al pagamento del Contributo pari a € 3,50 a persona per ogni pernottamento. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
Chi incassa il canone/corrispettivo dovuto per la locazione breve (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) avrà il compito di rilasciare all’ospite una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento del Contributo di soggiorno dovuto.

L’obbligo del pagamento del Contributo di Soggiorno per queste nuove forme di ospitalità va ad aggiungersi a quello già previsto per le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed all’aria aperta 
—————————————————–
Studenti e lavoratori
Il Contributo è applicato: 
– fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell’anno solare 
– fino ad un massimo di cinque pernottamenti per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici ed aree attrezzate per la sosta temporanea)
– nei casi ove il pernottamento si prolunghi nel tempo, anche in modo non continuativo, purché contrattualmente prefissato, da parte di studenti o lavoratori per frequentare corsi di studio, attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali, oppure per ragioni dovute al lavoro, documentabili tramite autodichiarazione soggetta alle norme sulle false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).
 ————————————————-
Sono esenti dal pagamento del Contributo:
– minori entro il decimo anno di età;
– coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
– i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà rendere una apposita dichiarazione, ai sensi della normativa che disciplina le false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento del ricovero e/o delle prestazioni sanitarie che non dovranno essere specificate, a tutela della privacy; 
– gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
– il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione;
– gli ospiti delle strutture ricettive e degli appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano; 
– il personale delle strutture ricettive che presta la propria attività lavorativa nella struttura;
– coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile; 
– coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
– i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.
————————————————————————————————–
Chi riscuote il Contributo e a quale titolo
In caso di ospitalità presso strutture ricettive alberghiere, extra -alberghiere e all’aria aperta, il gestore della struttura è tenuto a riscuotere il Contributo, , e a rilasciare ricevuta all’ospite, evidenziando l’importo dovuto per il Contributo di Soggiorno, separato da quello dovuto per il pernottamento riportando la scritta : “Assolto contributo di soggiorno per Euro…..,…”. Il gestore è agente contabile (vedi par. Ulteriori obblighi).
In caso di ospitalità in appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, chi incassa il canone/corrispettivo della locazione (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) ha l’obbligo di riscuotere il Contributo, rilasciandone ricevuta, con le stesse modalità sopra indicate ed è responsabile del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite qualora quest’ultimo non lo abbia corrisposto.
————————————————————————————————–
Obblighi di comunicazione 
I gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi, i responsabili del pagamento del Contributo, come sopra individuati, devono presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale, indicando il numero degli ospiti, compresi quelli esenti e il periodo di pernottamento. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti entro le seguenti scadenze:
I Trimestre – 16 aprile 
II Trimestre – 16 luglio
II Trimestre – 16 ottobre
IV Trimestre – 16 gennaio dell’anno successivo

————————————————————————————————–
Modalità di Comunicazione
Per assolvere agli obblighi di comunicazione del Contributo di Soggiorno occorre utilizzare i servizi a tale scopo messi a disposizione sul Portale di Roma Capitale, con le seguenti modalità
1) se persone fisiche, registrarsi sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it, seguendo le istruzioni riportate sul Portale. Con le credenziali di accesso ottenute, entrare nei servizi on-line del portale, selezionando la sezione riservata al Contributo di Soggiorno.
2) se persone giuridiche (società e ditte individuali), registrarsi sul portale www.tributi.comune.roma.it, seguendo le indicazioni ivi riportate.
————————————————————————————————–
Obblighi di versamento a Roma Capitale
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i responsabili del pagamento del contributo, come sopra individuati – devono versare a Roma Capitale, rispettivamente, il Contributo di Soggiorno incassato e quello dovuto, effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre, entro le stesse scadenze previste per le Comunicazioni 
N.B. Per i responsabili del pagamento, le somme da indicare e da versare derivano da quanto dovuto (al netto di esenzioni), indipendentemente da quanto effettivamente riscosso, dato il diritto di rivalsa sull’ospite. 
————————————————————————————————–
Canali e modalità di versamento delle somme incassate/dovute
Il Contributo di Soggiorno può essere pagato tramite il nodo nazionale dei pagamenti  PagoPA.
Per pagare tramite il Nodo PagoPA, è obbligatorio presentare prima la comunicazione, al fine di ricevere l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) senza il quale non è possibile eseguire il versamento neanche su bollettino di conto corrente bianco.
Pertanto, una volta confermata la Comunicazione obbligatoria trimestrale, si potrà procedere al pagamento con le seguenti modalità:
– Direttamente on line, cliccando Paga, con carta di credito o addebito in conto:
o Carta di credito: indipendentemente dall’Istituto emittente la carta, è possibile effettuare il versamento selezionando il circuito a cui appartiene la carta. In questo modo, saranno visualizzabili i Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che accettano la carta con le relative commissioni applicate;
o Addebito in conto: l’utente potrà procedere con tale modalità di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le banche sono integrate con il nodo PagoPA);
– Presso il proprio home-banking selezionando il circuito CBILL. Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA;
– Attraverso bonifico: utilizzando la modalità Mybank;
– Stampando l’avviso allegato alla Comunicazione trimestrale:
1 – presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino PA premarcato allegato;
2 – presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamenti attestati su Pago PA (elenco completo su www.agid.gov.it) utilizzando il lato sinistro dell’avviso;
3 – presso la grande distribuzione attestata sul nodo PagoPA;
– Rimane la possibilità del pagamento attraverso il modello F24, utilizzando i codici:
o 3936 – contributo di soggiorno
o 3937 – interessi
o 3938 – sanzioni
Il nuovo conto corrente sul quale versare è il n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line.  
Su questo conto – attualmente –  non è possibile eseguire bonifici Sepa e pagare con bollettini di conto corrente bianchi diversi da quelli PA.
————————————————————————————————–
Ulteriori obblighi solo per i gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta sono tenuti annualmente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale, in quanto qualificati “agenti contabili della riscossione”. L’adempimento si assolve con l’inoltro di un apposito modello riepilogativo ( Modello 21), previsto dalla legge (D.P.R. n. 194/1996).
 Roma Capitale sta predisponendo un servizio on-line per agevolarne la compilazione e l’inoltro. L’Amministrazione è tenuta alla successiva trasmissione del conto giudiziale alla Corte di Conti, con segnalazione di eventuali incongruenze o carenze riscontrate.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto degli ospiti all’esenzione dal Contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

Maggiori informazioni, tramite consultazione del Regolamento e altre note esplicative, possono essere acquisite accedendo alle pagine specifiche del Dipartimento Risorse Economiche ( www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-risorse-economiche.page )

Per quesiti specifici contattare l’ufficio all’indirizzo mail  contributosoggiorno@comune.roma.it

Categories
CASE VACANZA/B&B/LOCAZIONE TURISTICA normativa/modelli/affittituristici/beb/casevacanza/modulistica

MODELLO 21 – Viva la “semplificazione”

Cari lettori, ormai ci si avvicina al Natale e tra un panettone e una partita a tombola, ecco che si avvicina un’altra incombenza per i gestori di attività extra-alberghiere di Roma, il tanto amato MODELLO 21!

​​SMLXL

 Per le care amiche lettrici, ricordiamo purtroppo che il Modello 21 non è questo della foto, bensi un onore che spetta in quanto, come I gestori/titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere siamo/siete considerati come “Agenti Contabili esterni della riscossione” del Contributo di Soggiorno. Tale qualifica è connessa allo svolgimento fattuale del maneggio di danaro pubblico, anche a prescindere dal possesso da parte dell’agente di uno specifico incarico al riguardo, gravato o meno da compenso.Questo significa che non basta aver versato correttamente la Tassa di Soggiorno, ma bisogna effettuare una sorta di Report.
Riportiamo quello che c’è scritto sul sito ufficiale del Comune di Roma:

“E’ proprio il caso del Contributo di Soggiorno, dove il Regolamento disposto da Roma Capitale prevede obblighi di incasso e successivo versamento di quanto dovuto da ogni ospite da parte degli operatori economici nell’esercizio dell’attività ricettiva, compreso l’obbligo di accompagnare tale riversamento con la prescritta comunicazione riepilogativa trimestrale.

Tra i diversi oneri,  l’Agente Contabile ha anche l’obbligo di rendere il conto giudiziale all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, con riferimento all’annualità 2017, i gestori/titolari delle strutture ricettive, in qualità di Agenti Contabili esterni, devono presentare  al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale la Resa dei Conti Giudiziali (Modello 21 DPR 194/1996).

Su questa documentazione, l’Amministrazione effettuerà i necessari controlli, formali e di merito, prima  della loro trasmissione alla Corte dei Conti della Regione Lazio.

Si segnala pertanto la necessità di conservare, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa in vigore, tutta la  documentazione contabile da cui deriva la resa del conto giudiziale espressa nel Modello 21, DPR 194/1996, per metterla eventualmente  a disposizione dell’Amministrazione Capitolina e della Corte dei Conti ai fini di  un riscontro sulle dichiarazioni rese.”
A breve approfondiremo questo articolo specificando la modalità di compilazione e pagamento…rimanete collegati