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Affitti brevi, rinviato alla ricorso di Airbnb sulla cedolare secca

Il Consiglio di Stato ha deciso che sarà la Corte di Giustizia dell’Unione europea a doversi pronunciare sulla cosiddetta “legge Airbnb”. E mentre il portale telematico festeggia (almeno momentaneamente), gli albergatori italiani un pò meno..

Ma di cosa si tratta?

In ballo c’è la normativa che impone agli intermediari attivi negli affitti brevi di comunicare i dati dei locatori e di applicare una ritenuta del 21 per cento. I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto le motivazioni contenute negli atti difensivi di Airbnb, chiedendo l’intervento all’Europai. La Corte di Giustizia Ue dovrà quindi stabilire se gli obblighi introdotti per gli affitti brevi siano compatibili con la normativa comunitaria e se lo Stato italiano avrebbe dovuto prima notificare la loro introduzione alla Commissione Europea.

Come si legge su quifinanza.it

“Airbnb si è detta “lieta” della decisione di Palazzo Spada. “È evidente – si legge in una nota diffusa dal portale online – che l’attuale impianto non è per nulla adatto allo scopo, largamente condiviso nella società e nella politica, di ravvivare l’economia italiana sviluppando quei pagamenti digitali e tracciati che solo una piattaforma come la nostra garantisce”. Allo stesso tempo ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Ministero delle Finanze sulla condivisione dei dati.

L’obbligo di comunicazione e ritenuta del 21%, introdotto a carico degli intermediari nel 2017, ha lo scopo di assicurare un flusso di gettito costante all’Erario e di combattere l’evasione fiscale. La ritenuta del 21% è pari infatti alla cedolare secca, che spesso viene scelta dai locatori perché più conveniente. Ma sempre nel 2017, mentre le agenzie immobiliari e gli intermediari “fisici” applicavano la ritenuta, Airbnb ha avviato il ricorso manifestando dubbi sia sulla fattibilità tecnica sia sulla discriminatorietà e l’incompatibilità con il diritto europeo della ‘legge Airbnb’.”


Sta di fatto che a breve sia l’Agenzia delle Entrate sia le Amm.ni comunali avranno finalmente tutti i dati relativi agli affittuari e agli ospiti, perciò questo è il momento buono di regolarizzare la tua struttura se non lo hai ancora fatto!!!

Non aspettare altro tempo, contattaci al homeconciergeroma@gmail.com

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Affitti brevi, bocciato il ricorso di Airbnb

E adesso?? Fuori gli abusivi!!! Si spera..
Riportiamo sotto un articolo del sole 24 ore

Tempi duri per chi vuole evitare di pagare la cedolare secca del 21% sugli affitti brevi ricorrendo alla nota piattaforma Airbnb che solo in Italia conta oltre 214mila case e l’anno scorso ha fatto registrare 3,7 milioni di arrivi. Dopo una lunga battaglia il Tar del Lazio con la sentenza n. 2207/2019 ha respinto le richieste di Airbnb che finora si era rifiutata di riscuotere la cedolare secca sulle locazioni brevi e comunicare all’Agenzia delle Entrate i nomi dei locatari e i relativi redditi. Ma Airbnb ha già annunciato che farà ricorso al Consiglio di Stato.

«Siamo delusi dal pronunciamento del Tar del Lazio – annuncia Airbnb – e intendiamo fare ricorso presso il Consiglio di Stato, anche ai fini dell’eventuale interessamento della Corte di Giustizia ». Per la piattaforma online, si tratta di una pronuncia che punisce «chi non usa il contante».

Flop tassa Airbnb, il ministro Centinaio promette: «Basta praterie, si cambia»

La norme introdotte nel 2017 dal governo Gentiloni (decreto legge 50/2017) prevedono che gli affitti brevi (di durata non superiore ai 30 giorni) scontano la cedolare del 21%, che viene trattenute e versata al fisco subito in caso il pagamento sia gestito da “intermediari immobiliari” (agenzie e portali e quindi compresa Airbnb) o al momento della dichiarazione dei redditi se i contratti sono gestiti direttamente.

 Ma finora Airbnb si è rifiutata di raccogliere le imposte e di trasmettere i dati degli host all’Agenzia delle Entrate, per consentirle – incrociando i dati – di dare la caccia ai possibili evasori. Per la nota piattaforma telematica questi adempimenti da vero e proprio sostituto d’imposta non spetterebbero a loro. Per non parlare di tutti i problemi legati alla gestione dei dati e della privacy.

Un rifiuto, quello di Airbnb, che ha avuto come primo effetto il flop delle tasse del gettito previsto. Secondo lo Stato degli 83 milioni di gettito attesi già nel 2017 nella casse pubbliche ne sono entrati soltanto 19 (oltre 60 milioni in meno) e nel 2018 – di cui mancano i dati ufficiali – potrebbe essere andata ancora peggio visto che il gettito atteso è di 139 milioni. È Federalberghi a provare a calcolare il danno per le casse dello Stato: «Secondo quanto dichiarato in giudizio dallo stesso Airbnb – segnala Federalberghi – le somme da versare annualmente in Italia, rapportate ai ricavi del 2016, sarebbero state pari a circa 130 milioni di euro. Considerando che nel frattempo il numero di annunci pubblicato sul portale è cresciuto a dismisura (222.787 ad agosto 2016, 397.314 ad agosto 2018), si può stimare che nei primi diciotto mesi di (mancata) applicazione dell’imposta Airbnb abbia omesso il versamento di più di 250 milioni di euro».

Affitti turistici, accordo Airbnb – Regione Toscana per la riscossione

La sentenza del Tar arriva dopo una battaglia legale in cui il Tar del Lazio prima e il Consiglio di Stato poi avevano già bocciato la richiesta di sospensiva (la possibilità di interrompere l’efficacia del provvedimento in attesa del pronunciamento del merito). Pronunciamento nel merito che è arrivato adesso e che boccia i rilievi della piattaforma on line. Per i giudici amministrativi non c’è nessuna «disparità di trattamento» o «discriminazione» nei confronti di Airbnb e né una limitazione alla libertà di concorrenza. Né la piattaforma può addurre come motivo di diniego il fatto che sia costretta – come un sostituto di imposta – ad adempimenti che non gli possono spettare, visto che il portale già svolge, sia in Italia (per conto di alcuni comuni) sia all’estero, attività simili a quelle che vengono contestate. Il Tar cita proprio un articolo del Sole 24 Ore relativo a un accordo con la Regione Toscana per la raccolta dell’imposta di soggiorno.

«Siamo delusi dal pronunciamento del Tar del Lazio e intendiamo fare ricorso presso il Consiglio di Stato, anche ai fini dell’eventuale interessamento della Corte di Giustizia Europea», ha annunciato subito Airbnb. Che sottolinea come il Tar abbia «inteso confermare nel merito l’orientamento già espresso in sede cautelare, non ravvisando differenze operative fra agenzie immobiliari con qualche decina di clienti e una piattaforma tecnologica con oltre 200 mila utenti, di cui solo una parte sarebbe assoggettabile alla normativa secondo criteri mai stabiliti dal legislatore». Immediata la reazione del ministro del Turismo Gian Marco Centinaio: «La sentenza del Tar conferma quanto noi abbiamo sempre sostenuto, la lotta all’abusivismo e all’illegalità è prioritaria per il rilancio del turismo che oggi sta investendo e danneggiando l’intero settore. Il nostro impegno è costante, stiamo lavorando a un codice identificativo per combattere questa problematica che caratterizza l’accoglienza turistica».

Hai domande sull’argomento?

Scrivici a homeconciergeroma@gmail.com

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CASE VACANZA/B&B/LOCAZIONE TURISTICA

Cedolare Secca e Comunicazione dei dati all’AdE, ultima scadenza 30 giugno

Il 30 Giugno è la data ultima per comunicare i dati relativi alle Locazioni brevi.

Riportiamo per intero un articolo fatto molto bene tratto da www.ecnews.it

“Ricordiamo, a tal proposito, che la nuova disciplina prevede un obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate per tutti coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare oppure che gestiscono portali telematici, se intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Più precisamente, l’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati solo se il conduttore ha accettato la proposta di locazione per il suo tramite; se, invece, il locatore si è avvalso dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore ha comunicato direttamente al locatore l’accettazionedella proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare alcunché.

I dati da comunicare all’Agenzia, che possono essere inviati anche in forma aggregata se relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, sono:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore,
  • la durata del contratto,
  • l’importo del corrispettivo,
  • l’indirizzo dell’immobile.

V’è da dire, tuttavia, che la suddetta comunicazione non è sempre obbligatoria.

Come precisato con il Provvedimento n. 132395 del 12.07.2017, infatti, in tutti i casi in cui l’intermediario è intervenuto anche nel pagamento del canone, dopo il versamento della ritenuta è altresì tenuto a trasmettere l’apposita certificazione, la quale assolve anche l’obbligo di invio della comunicazione.

Pertanto, la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente nei casi in cui l’intermediario, pur avendo favorito la conclusione del contratto, non è successivamente intervenuto nel pagamento.

Così individuati i soggetti con riferimento ai quali trova applicazione il richiamato obbligo, è necessario altresì precisare che l’adempimento non riguarderà tutti i contratti stipulati nell’anno 2017.

Infatti, con la circolare AdE 24/E/2017 è stato precisato che l’obbligo di comunicazione riguarda soltanto i contratti di locazione breve stipulati dopo il 1° giugno 2017.

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 1326 cod. civ. considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte: non rileva, quindi, ai fini dell’applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell’immobile. Pertanto:

  • se la conclusione delle trattative è avvenuta prima del 1° giugno 2017, ovvero il conduttore ha ricevuto la conferma della prenotazione entro la suddetta data, gli intermediari non sono tenuti a comunicare i dati del contratto (o ad operare la ritenuta sui pagamenti),
  • se la conclusione delle trattative è avvenuta dopo il 1° giugno 2017 e l’intermediario non è intervenuto nel pagamento del canone, opera l’obbligo di invio della comunicazione entro il prossimo 30 giugno.

Allo stesso modo, si ritiene che debbano essere oggetto di comunicazione esclusivamente i dati dei contratti le cui trattative si siano concluse entro il 31.12.2017: la conclusione delle trattative dopo il suddetto termine, infatti, aderendo all’interpretazione appena richiamata, imporrebbe la comunicazione dei dati il prossimo anno.

Da ultimo, pare opportuno precisare che la pubblicazione delle specifiche tecniche appena pochi giorni prima della scadenza prevista per l’adempimento non può non sollevare alcune perplessità.

Invero, nei giorni scorsi era stato richiamato un possibile differimento dell’adempimento, in considerazione del mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’adozione del provvedimento.

Deve infatti ricordarsi come, ai sensi dell’articolo 3 L. 212/2000, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Stupisce, tuttavia, che la stessa Agenzia delle Entrate non si sia espressa sul punto, a differenza di quanto accaduto in passato con riferimento ad altri adempimenti.

La suddetta precisazione sarebbe stata quantomeno opportuna, soprattutto se si considera che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ovvero con la sanzione da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà solo se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.”

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L’Antitrust: “Tassa Airbnb rischia di danneggiare gli utenti”

Le modalità di versamento della cedolare secca rischiano di danneggiare gli utenti, così si pronuncia l’Antitrust sul Ricorso presentato da Airbnb ma NON è vincolante…
Di fatto, che le modalità di versamento di questa tassa siano quantomeno discutibili e soprattutto di difficile attuazione quando siamo nel 2017 e non facciamo altro che parlare di SEMPLIFICAZIONE, questo pensiamo sia chiaro a tutti.
Riportiamo per intero l’articolo de “IlSole24Ore” dal quale abbiamo estrapolato la Notizia, (qui)

Bene lotta all’evasione, ma obblighi non proporzionati
La tassa sugli affitti brevi, introdotta nella manovra correttiva di inizio 2017, prevede tra l’altro che gli intermediari immobiliari – che siano portali online o agenzie tradizionali attive nel mercato degli affitti turistici – agiscano da sostituti d’imposta, e trattenengano una ritenuta del 21% sui canoni delle locazioni sotto i 30 giorni dovute ai proprietari di casa, con l’obbligo di girare i dati all’Agenzia delle Entrate.

Nella sua segnalazione, l’Autorità premette di essere «pienamente consapevole che l’intervento del legislatore mira a realizzare un interesse pubblico di natura fiscale e a contrastare il fenomeno dell’evasione. Tuttavia – precisa – l’introduzione dei suddetti obblighi non appare proporzionata rispetto al perseguimento di tali finalità», che potrebbero «essere perseguite altrettanto efficacemente con strumenti che non diano al contempo luogo a possibili distorsioni concorrenziali nell’ambito interessato».

Cedolare italiana «unicum nel panorama Ue» 
Tra l’altro, rileva ancora l’Antitrust, l’articolo 4 della legge 96/2017 rappresenta «un unicum nell’ambito del panorama europeo». In particolare, scrive l’Autorità, la norma rischia di «scoraggiare, di fatto, l’offerta di forme di pagamento digitale da parte di piattaforme che hanno semplificato e al contempo incentivato le transazioni online, contribuendo a una generale crescita del sistema economico». Il timore dunque è che «si alteri la concorrenza tra i gestori dei portali telematici, «a discapito di coloro che adottano modelli di business fortemente caratterizzati dal ricorso a strumenti telematici di pagamento».

Prevedere solo un «obbligo informativo» verso il Fisco 
In questo scenario, insiste l’Antitrust il «potenziale minor ricorso delle piattaforme telematiche a forme digitali di pagamento nell’ambito delle locazioni brevi potrebbe penalizzare i consumatori finali conducendo a una minore ampiezza e varietà dell’offerta, nonché avere un possibile impatto negativo sulla domanda stessa». Come uscire dall’impasse? Il suggerimento che arriva dall’Authority è di rivedere la normativa prevedendo «misure meno onerose per i soggetti coinvolti», come ad esempio «la previsione di un obbligo fiscale di carattere informativo in capo agli intermediari e ai gestori di piattaforme immobiliari telematiche», che sarebbero così tenuti solo a comunicare all’Agenzia delle Entrare – a una cadenza da definire – il flusso delle prenotazioni raccolte. L’auspicio dell’Antitrust è quindi che i suoi rilievi – non vincolanti – «siano tenuti in adeguata considerazione» in particolare in riferimento alla norme sugli affitti brevi e «in occasione dei futuri interventi normativi» sull’economia digitale.

Il plauso del Codacons. Federalberghi: Governo tenga barra dritta 
La segnalazione dell’Antitriust piace al Codacons, che uaspica una revisone urgente delle norme sugli affitti brevi minacciando in caso contrario «ricorsi anche in sede europea» per l’annullamento della cedolare secca al 21% scattata lo scorso settembre. «La sacrosanta lotta all’evasione – spiega il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi – non può mai trasformarsi in un danno per gli utenti dei servizi, né può creare alterazioni della concorrenza che si ripercuotono sui consumatori finali». Di parere diametralmente opposto il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, che invita il Governo «a tenere la barra dritta in materia di disciplina fiscale delle locazioni brevi». Le imprese italiane, «che sono soggette a un carico fiscale tra i più gravosi al mondo» – spiega Nucara – «non comprenderebbero il senso di aggiustamenti volti a strizzare l’occhio agli evasori».