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DL CRESCITA – ARRIVA IL CODICE IDENTIFICATIVO PER LE STRUTTURE RICETTIVE!

Se ne parlava già da tempo, adesso è ufficiale, sarà introdotto a brece il Codice Unico Identificativo per tutte le strutture ricettive!


Cosa cambia nello specifico?Sarà istituita una banca dati di tutte le strutture ricettive, ed introdotto l’obbligo di un “bollino di qualità” con una stretta sulla tassa di soggiorno. 

Con il Decreto Crescita, a partire da fine estate, il Governo punta a combattere l’evasione fiscale nel settore degli affitti brevi attraverso nuove norme.
Il codice identificativo che dovrà, obbligatoriamente, comparire tutti gli annunci pubblicati sui vari portali on line e i dati saranno comunicati automaticamente all’Agenzia delle entrate, rendendo più agevoli i controlli e impossibile sfuggire al Fisco.Senza il codice non sarà possibile pubblicare le offerte di affitto, pena sanzioni da 500 a 5.000 euro per annuncio a carico del portale.
Hai capito bene, per combattere evasione ed elusione fiscale sul tema caldo degli affitti brevi, questo codice permetterà direttamente di risalire agli effettivi introiti ricavati da portali! Non si scherza più, se non lo hai ancora fatto, questo è il momento giusto per metterti in regola con tutte le normative burocratiche, fiscali ed amministrative.
Ma come se questo non bastasse, c’è di più!E’ stata data inoltre la possibilità ai Comuni di verificare direttamente il pagamento della tassa di soggiorno da parte dei turisti. I dati inseriti sul portale “Alloggiati Web” – usato per comunicare alla questura i dati degli ospiti (procedura obbligatoria anche per chi offre l’appartamento per le locazioni brevi) – saranno inviati dalle questure all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili ai Comuni che hanno istituito l’imposta o il contributo di soggiorno.


La norma, inoltre, ribalta il paradigma secondo il quale dovrebbero essere le piattaforme a segnalare all’Agenzia delle Entrate quali sono gli immobili in affitto e chi i proprietari.

Siamo in attesa delle norme relative a:

  • realizzazione e gestione dell’elenco, inclusi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
  • le modalità di accesso alle informazioni contenute;
  • le modalità con cui le dette informazioni sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
  • i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, in base alla tipologia e alle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua collocazione all’interno del territorio comunale

Se vuoi regolarizzare la tua Attività ricettiva extralberghiera: casa vacanza, b&b, affittacamere, o alloggio turistico/affitto breve questo è il momento giusto!

Contattaci via mail a homeconciergeroma@gmail.com

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Modello 21- scadenza 28 Febbraio

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il famigerato modello 21 che sembra tormentare un pò tutti per la difficoltà di compilazione, è compilabile per l’anno 2017 entro e NON oltre (frase usata spesso dagli avvocati :)) il 28 Febbraio 2018.
Per la compilazione rimandiamo alla nostra guida, cliccando qui


La domanda che ci sta giungendo sempre più spesso in questi giorni è:Cosa succede se non lo compilo o non riesco a compilarlo?
In caso di omissione di deposito conto da parte dell’agente contabile (gestore di una struttura), quello che abbiamo capito potrebbe succedere, ed il condizionale è d’obbligo, è che in caso di ritardo a presentare il conto nei termini di legge o di omissione del deposito, il pubblico ministero presso la Corte dei Conti potrebbe promuovere con ricorso il giudizio per la resa del conto.


Il giudice se accogliesse tale ricorso assegnerebbe all’agente contabile un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per il deposito del conto. Se l’agente non deposita il conto entro il termine assegnato il giudice potrebbe disporre la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile, e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, che in ogni caso non supererebbe i 1.000 euro.


Per ulteriori informazioni o per prenotare la tua Consulenzascrivici a homeconciergeroma@gmail.com

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Finalmente…è possibile richiedere il CODICE IDENTIFICATIVO per la TUA STRUTTURA

Diciamolo chiaramente, ha stupito un po tutti, abituati alle lungaggini italiche, soprattutto su temi caldi come questi del vacation rental/affitti brevi e poi anche Agenzia delle Entrate e Cedolare secca, la comunicazione sul BURL della possibilità, anzi dell’OBBLIGO, di richiedere il famoso CODICE IDENTIFICATIVO per le Strutture Ricettive Extra-alberghiere: case vacanza imprenditoriali, case vacanza non imprenditoriali, b&b non imprenditoriali, b&b imprenditoriali, affittacamere/guest-house  e anche le c.d. locazioni brevi o affitti turistici, ormai si chiamano in tutti i modi ma sono sempre la stessa cosa.

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Potete trovare tutte le informazioni, comprese le modalità di richiesta sulla pagina della Regione Lazio, riportiamo comunque l’intero testo qui sotto.
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 20/06/2017, il nuovo Regolamento Regionale n. 14 del  16/06/2017 avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere)”, in attuazione della Legge Regionale n. 13/2007 e successive modificazioni.

La nuova modulistica è disponibile sulla pagina dedicata alle Strutture Ricettive Extralberghiere.

Si allega la nota circolare n. 313062 del 20/06/2017 indirizzata a Roma Capitale e a tutti i SUAP o SUAR dei Comuni del Lazio.

Circolare n. 313062 del 20 Giugno 2017

Codice identificativo regionale – Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso turistico

Con DGR 666  del 24/10/2017, pubblicata su BUR n. 89 del 7/11/2017, sono state approvate le Modalità per la gestione della Banca Dati e l’utilizzo del Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, operanti sul territorio regionale, di cui al Regolamento regionale n. 14/2017 (Modifica al regolamento regionale n. 8/2015, Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), art. 1, c. 4 e 5.

Per accedere al Sistema di registrazione on line, che consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico, di richiedere alla Regione il Codice identificativo Regionale, CLICCARE QUI

Prima di effettuare la registrazione si consiglia di consultare il Documento esplicativo

Per eventuali chiarimenti contattare: assistenzacise@regione.lazio.it