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Boom di investimenti nel Real Estate Alberghiero

L’Italia è un paese meraviglioso, cultura, cibo, sole, paesaggi e bellezze architettoniche ne fanno una delle destinazioni principali a livello mondiale, ma si può fare molto di più.
Occorrerebbe migliorare ed Innovare fortemente il settore alberghiero ed extra-alberghiero (il neonato), ma qualcosa si sta muovendo.Riportiamo alcuni dati estratti da il messaggero.it
Con i suoi 33mila alberghi (malgrado una flessione del -2,4% fra il 2009 ed il 2018) e 1,1 milioni di camere (+1,4% nei 10 anni considerati), l’Italia possiede il più grande portafoglio ricettivo in sede europea, seguita da Germania e Spagna, collocandosi in terza posizione assoluta a livello mondiale. Circa la metà degli alberghi presenti nel nostro Paese è costituita da hotel a 3 tre stelle, che sono rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi 10 anni, mentre si registra un incremento superiore al 20% per gli hotel a 4 stelle e al 50% per quelli a 5 stelle.

Analizzando il valore medio degli alberghi l’indagine evidenzia che il dato medio più elevato si registra a Milano, con quasi 20 milioni di euro. Seguono Firenze, con 17 milioni di euro, e Roma, con 11 milioni. Nelle grandi città d’arte il valore medio per camera (calcolato come rapporto fra il valore medio complessivo delle strutture alberghiere e il numero delle camere presenti) tocca il massimo della redditività a Venezia e a Firenze, rispettivamente con 227.000 e 224.000 euro, seguite da Roma, con 180.000 euro e Milano con 163.000 euro.
L’altro dato davvero significativo è questo:con 2 miliardi di euro, nel primo semestre 2019, gli investimenti in hotel sono arrivati a rappresentare il 42% degli investimenti immobiliari in Italia.Oltre la metà degli investimenti alberghieri in Italia proviene dall’estero e, di questi, un quarto è di origine extraeuropea. Per quanto riguarda la loro destinazione, circa la metà è concentrata su Roma, seguita a distanza da Milano, Venezia e Firenze. È quanto emerge dal nuovo studio prodotto da CRIF RES – la divisione del Gruppo CRIF specializzata nei servizi valutativi e tecnici per il real estate e leader nel mercato bancario – relativo all’analisi del settore immobiliare alberghiero in Italia.
Ancora non sei convinto che investire nel settore alberghiero ed extra-alberghiero sia profittevole???Rivolgiti a noi se hai un hotel oppure una struttura turistica ricettiva extra-alberghiera da rilanciare o dare in gestione, riusciamo ad aumentare i profitti anche del 30%! In pratica significa tu hai il tuo guadagno e noi ci occupiamo di tutto il resto, la formula “zero pensieri” può essere personalizzata su misura per te!!!


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CASE VACANZA/B&B/LOCAZIONE TURISTICA

Estate Italiana

Estate in chiaroscuro quella della Penisola,

colpa anche ma non solo, del maltempo i dati riportati sono in leggera frenata, ma non è tutto

così negativo!

Riportiamo per intero un articolo estratto da https://www.ttgitalia.com/stories/home/154916_italia_bene_ma_non_benissimo_i_dati_di_unestate_in_chiaroscuro/

Il turismo italiano tira le somme dell’estate 2019. Dopo un 2018 da record, dove a spopolare erano state la Puglia, l’Emilia-Romagna e la Toscana, il trend positivo per il Belpaese si conferma seppur con una lieve flessione negativa dell’1,1% per i turisti italiani e dello 0,8% per gli stranieri. Gli alberghi rimangono la soluzione di pernottamento preferita, risultato che conferma la crescita del mercato immobiliare alberghiero con un giro d’affari di 3,4 miliardi di euro e un +9% sul numero di immobili destinati ai vacanzieri.


Nonostante complessivamente lo scenario del settore sia positivo, secondo le stime sono state registrate soltanto 205 milioni di presenze tra giugno e agosto, quasi 2 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I fattori risiedono in parte nel maltempo di inizio stagione ma anche nella crisi economica che colpisce molte famiglie italiane. Questa diminuzione si è percepita primariamente nelle zone costiere (-1,4% di presenze) e più in generale nel Sud e nelle Isole, poco o quasi niente nelle città d’arte (-0,4%). Proprio quest’ultime, non smettono mai di attirare viaggiatori da tutto il mondo, in particolare Milano, Napoli, Roma, Firenze e Bologna con anche Matera protagonista nel suo ruolo di Capitale Europea della Cultura 2019.

Turismo internazionale
I turisti stranieri affollano la Penisola, un dato che da dieci anni continua a crescere grazie agli arrivi da Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera e Belgio. Come riporta adnkronos.com, fattore di attrazione è la cucina, sia per chi sceglie una vacanza gastronomica (117 euro di spesa pro capite al giorno) sia per chi invece opta per la montagna (107 euro di spesa pro capite al giorno) o il mare (91 euro di spesa pro capite al giorno).

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COVID-19 e Canone di Locazione

È POSSIBILE RINEGOZIARE I CANONI DI AFFITTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19?

La crisi economica conseguente all’emergenza Coronavirus ha avuto e sta avendo ripercussioni anche nelle locazioni. Sono stati messi in atto davvero pochi strumenti a beneficio dei conduttori in difficoltà economica.
In particolare il nostro Focus sarà concentrato sulle strutture ricettive extra-alberghiere e soprattutto sugli affitti brevi/ locazioni turistiche sicuramente il comparto più colpito da questa crisi, insieme agli alberghi.
Con il DPCM dell’11 marzo 2020, il Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus ha previsto misure drasticamente restrittive, imponendo, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali ritenute non essenziali, che hanno visto e vedranno una riduzione di fatturato e liquidità.

Gli effetti e le ricadute sulle attività commerciali sono ingenti e spingono le aziende a cercare di ridurre quanto più possibile le perdite tagliando, ove possibile, le voci di spesa più onerose, tra cui sicuramente vi rientrano gli affitti che incidono non poco sul fatturato dell’azienda ed il personale.

Sul punto si evidenziano alcune ipotesi a favore dei conduttori in merito.

In primo luogo si sottolinea che nel Decreto 18 del 17 marzo 2020 emanato dal Governo è stato inserito un credito di imposta del 60% che è stato riconosciuto a tutti i conduttori che abbiano dovuto sospendere le proprie attività per via delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Coronavirus; a tal fine per beneficiare della compensazione sarà necessario indicare sull’F24 nella sezione Erario alla colonna “importi a credito compensati il codice tributo 6914 “Credito di imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del D.L. 18 del 17 marzo 2020” per il canone del mese di marzo 2020, ovvero solo per la categoria

Esaminata la detrazione recentemente inserita, appare comunque opportuno evidenziare le ulteriori possibilità a beneficio del conduttore che versi in difficoltà a causa della chiusura della propria attività; quest’ultimo potrà ottenere una riduzione dal pagamento del canone di locazione, ovvero una sospensione temporanea o, da ultimo, la risoluzione del rapporto contrattuale / recesso anticipato.

Vediamo nel dettaglio i riferimenti normativi sulle possibilità in capo ai conduttori.

ART. 1256 Codice Civile – Impossibilità temporanea dell’adempimento e ritardo incolpevole del conduttore nel pagamento dei canoni.


Il conduttore, nonostante la crisi, potrebbe essere interessato a continuare il rapporto di affitto; in detta ipotesi, avvalendosi dell’art 1256 c.c. 2° co, secondo cui “se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”, il conduttore al sopraggiungere di una causa di “forza maggiore” che rende temporaneamente impossibile l’esecuzione del contratto (cioè l’impossibilità di svolgere pienamente la propria attività e la particolare gravosità nel pagare i canoni) sarebbe giustificato a ritardare nell’adempimento di propri obblighi contrattuali.

Ne discende che, fintanto che perduri l’emergenza sanitaria, il ritardo nel pagamento dei canoni non dovrebbe configurare responsabilità in capo al conduttore, che però al momento della cessazione dello stato emergenziale e a seguito della ripresa del proprio fatturato dovrà provvedere a corrispondere quanto non versato, senza però essere tenuto a versare alcun interesse sui pagamenti a suo tempo non corrisposti.
Pertanto in questo caso si tratterebbe solo di una sospensione e non della possibilità di non pagare i canoni di locazione in questione.

ART. 1467 Codice Civile – Rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità

L’ultimo comma dell’art. 1467 c.c. prevede che qualora si verifichino eventi che rendano eccessivamente oneroso il contratto sottoscritto e sproporzionatamente gravoso l’adempimento in capo ad uno dei contraenti, le parti possano evitare la risoluzione del contratto modificandone le condizioni; sul punto il locatore potrà essere invitato a rinegoziare, temporaneamente o definitivamente il contratto di locazione, fino al perdurare della crisi economica.

In ipotesi di accettazione si procederà alla registrazione della modifica contrattuale, anche al fine di una riduzione delle imposte a carico del locatore. (mod 69) – RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
INTERRUZIONE DELLA LOCAZIONE

ART. 27 Legge 27 luglio 1978 n. 392 – il recesso del conduttore per gravi motivi

La citata norma prevede in ordine alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, che il sopravvenire di gravi motivi legittimerebbe esclusivamente l’esercizio del diritto di recesso: “indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.

Posto che allo stato attuale non vi è alcuna pronuncia di legittimità collegata al Coronavirus, si può osservare che la gravità della motivazione addotta debba avere carattere di oggettività con la conseguenza che i fatti descritti devono sostanziarsi in eventi imprevedibili e sopravvenuti tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto locativo.

ART. 1467 Codice Civile – Eccessiva onerosità sopravvenuta

La portata dell’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 rende più “onerosa” la prestazione contrattuale a carico del conduttore, con la conseguenza che parrebbe applicabile la disciplina prevista dall’art 1467 c.c. secondo cui nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 c.c.”.

Al fine di potersi richiedere la risoluzione del contratto deve sussistere uno forte squilibrio tra le reciproche prestazioni che conduttore e locatore vicendevolmente eseguono, elemento quest’ultimo non prevedibili al momento della conclusione del contratto e la riconducibilità della eccessiva onerosità a “eventi straordinari ed imprevedibili”, aventi connotati di oggettività e straordinarietà con riferimento alla fenomenologia della conoscenza.

Va da sé che la possibilità di fruire di quanto sopra indicato debba essere limitata ai soli soggetti che, a causa del Coronavirus, abbiano avuto una consistente riduzione delle proprie entrate, circostanza peraltro di cui si deve poter fornire la relativa prova, qualora si dovesse addivenire ad un contenzioso, salvo che nelle more non intervenga un provvedimento del Governo sul punto.
Questo caso probabilmente è la c.d. “Ultima spiaggia” per i conduttori che hanno poca liquidità e non vogliono e/o non riescono a resistere questi mesi di emergenza.

Attenzione, come riportato nella circolare allegata, si sottolinea che l’invio della lettera non autorizza la sospensione automatica del pagamento dei canoni ma ha l’obiettivo di promuovere una proficua trattativa tra le parti per ottenere la temporanea sospensione e ristabilire l’equilibrio negoziale alterato dalla grave emergenza epidemiologica in atto

Allegato – – per scaricare il modello di comunicazione da inviare ai proprietari di immobili concessi per lo svolgimento delle attività dei pubblici esercizi, per sospensione e rinegoziazione dei termini contrattuali –> inviare mail a homeconciergeroma@gmail.com con oggetto modello comunicazione covid19

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