Cari lettori, dopo le numerosi richieste pervenute in questi giorni nella nostra casella mail, abbiamo deciso di fornire questo contributo su come compilare il Modello 21 per tutti i titolari di attività ricettive extra-alberghiere.

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Intanto cos’è questo benedetto MODELLO 21, se andate nell’area riservata del sito www.comune.roma.it oppure, www.tributi.comune.roma.it – accessibile con le credenziali di autenticazione già in tua dotazione per effettuare la comunicazione trimestrale relativa al contributo di soggiorno obbligatoria – è disponibile anche il modulo applicativo che permette la compilazione del “Modello 21” per l’invio online della resa del conto giudiziale della gestione relativo a quanto incassato a titolo di contributo di soggiorno nell’anno 2017Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 30/03/2018) ha qualificato come “agenti contabili” i gestori delle strutture ricettive che riscuotono e riversano a Roma Capitale il contributo di soggiorno, i quali sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione.
Ai sensi della normativa vigente, l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (cioè entro il 30 gennaio di ogni anno), redigendo e trasmettendo il riepilogo dell’attività di riscossione e riversamento, attraverso un documento denominato “Modello 21” (DPR n. 194/1996).Per l’anno 2017, l’obbligo si intende assolto se l’invio è effettuato entro la fine dell’anno 2018.
Per completare la procedura che non è complicata ma complessa, vista la quantità ingente di informazioni e ricevute che bisogna allegare, relative sia al pagamento del contributo trimestrale che quelle relative al pagamento del contributo da parte degli ospiti, si prega di far riferimento al manuale qui. (clicca al lato per scaricarlo).
Una volta terminata la procedura il Comune farà un controllo e, solo in caso dovesse riscontrare delle incongruenze o dovesse ritenere la documentazione incompleta vi contatterà direttamente per le relative correzioni e/o integrazioni, tutto questo prima di passare il fascicolo con il proprio visto o le annotazioni alla Corte dei Conti (CC)
RISPOSTA AI PRINCIPALI QUESITI
Come si devono considerare i pagamenti del Contributo di Soggiorno? In base a quali annualità?
Il principio su cui si basa la Resa del Conto è quello di Cassa, per questo bisogna inserire (nel Reso del conto 2017) tutto ciò che ha a che fare con il Contributo di Soggiorno (CdS) durante il 2017. il pagamento del 4° Trim 2016, normalmente effettuato entro il 16 gennaio 2017, va inserito nella Resa del Conto 2017, mentre, paradossalmente il pagamento del IV Trim 2017 va inserito nella Resa del conto 2018.
Cosa va allegato nel modello 21?
Come al solito qui c’è un pò di confusione dovuta anche alla poca preparazione del personale di controllo e delle normative spesso di difficile interpretazione ed esecuzione. Sebbene ad una prima analisi sembrava obbligatorio dover allegare copia di tutte le singole ricevute, al momento sembra che l’orientamento sia quello di allegare soltanto le ricevute di pagamento della TdS (tassa di soggiorno) e, solo in caso di verifiche e di richieste di documentazione aggiuntiva potrebbe essere necessario allegare per completezza tutte le singole ricevute.
Con quale principio bisogna effettuare il calcolo?
Il Contributo di Soggiorno andrebbe riscosso al Check Out per questo i soggiorni a cavallo tra mesi o anni diversi andrebbero inseriti nel Mese/Anno in cui è avvenuto il check out (momento nel quale dovrebbe aver incassato)
Dato questo principio base, bisognerebbe fare in modo che la compilazione faccia “scopa” con la compilazione della dichiarazione trimestrale e del relativo pagamento, anche per facilitare i controlli da parte delle Autorità competenti.
Cosa si intende per data di inizio attività?
Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività
Cosa si intende per data di inizio attività?
Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività
Cosa va indicato nel campo obbligatorio “descrizione” al momento dell’inserimento online nel Modello 21?
Andrebbe indicata la dicitura “Assolto contributo di soggiorno per Euro xx,xx” con numero persone e numero notti.
Chi è tenuto a compilare il Modello 21?
Tutte le strutture turistiche extra-alberghiere del Comune di Roma, ad eccezione delle Locazioni turistiche (ad oggi 04/12/2018)
Cosa va inserito nella compilazione del mod 21 alla voce quietanza?
Va inserito il numero della contabile relativo al pagamento (es CRO bancario) in caso di pagamento con F24, non essendoci numero ricevuta, si può scrivere F24
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Per completezza di informazioni, riportiamo qui sotto anche le modalità di riscossione e di pagamento del Contributo di Soggiorno a Roma.
Regolamento sul Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n. 32 del 30 marzo 2018)
Il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018, ha introdotto importanti novità, tra cui l’applicazione del Contributo di Soggiorno alle locazioni brevi, il riconoscimento della qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive, l’ampliamento dei soggetti esenti.
Le disposizioni regolamentari si applicano a decorrere dalla data del 21 aprile 2018 (data di esecutività del Regolamento).
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Locazioni brevi
D’ora in avanti, gli ospiti non residenti a Roma che soggiornano in appartamenti privati, inclusi gli alloggi per uso turistico, locati per non più di 30 giorni (locazioni brevi), sono tenuti al pagamento del Contributo pari a € 3,50 a persona per ogni pernottamento. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
Chi incassa il canone/corrispettivo dovuto per la locazione breve (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) avrà il compito di rilasciare all’ospite una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento del Contributo di soggiorno dovuto.
L’obbligo del pagamento del Contributo di Soggiorno per queste nuove forme di ospitalità va ad aggiungersi a quello già previsto per le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed all’aria aperta
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Studenti e lavoratori
Il Contributo è applicato:
– fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell’anno solare
– fino ad un massimo di cinque pernottamenti per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici ed aree attrezzate per la sosta temporanea)
– nei casi ove il pernottamento si prolunghi nel tempo, anche in modo non continuativo, purché contrattualmente prefissato, da parte di studenti o lavoratori per frequentare corsi di studio, attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali, oppure per ragioni dovute al lavoro, documentabili tramite autodichiarazione soggetta alle norme sulle false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).
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Sono esenti dal pagamento del Contributo:
– minori entro il decimo anno di età;
– coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
– i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà rendere una apposita dichiarazione, ai sensi della normativa che disciplina le false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento del ricovero e/o delle prestazioni sanitarie che non dovranno essere specificate, a tutela della privacy;
– gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
– il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione;
– gli ospiti delle strutture ricettive e degli appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano;
– il personale delle strutture ricettive che presta la propria attività lavorativa nella struttura;
– coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
– coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
– i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.
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Chi riscuote il Contributo e a quale titolo
In caso di ospitalità presso strutture ricettive alberghiere, extra -alberghiere e all’aria aperta, il gestore della struttura è tenuto a riscuotere il Contributo, , e a rilasciare ricevuta all’ospite, evidenziando l’importo dovuto per il Contributo di Soggiorno, separato da quello dovuto per il pernottamento riportando la scritta : “Assolto contributo di soggiorno per Euro…..,…”. Il gestore è agente contabile (vedi par. Ulteriori obblighi).
In caso di ospitalità in appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, chi incassa il canone/corrispettivo della locazione (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) ha l’obbligo di riscuotere il Contributo, rilasciandone ricevuta, con le stesse modalità sopra indicate ed è responsabile del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite qualora quest’ultimo non lo abbia corrisposto.
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Obblighi di comunicazione
I gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi, i responsabili del pagamento del Contributo, come sopra individuati, devono presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale, indicando il numero degli ospiti, compresi quelli esenti e il periodo di pernottamento. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti entro le seguenti scadenze:
I Trimestre – 16 aprile
II Trimestre – 16 luglio
II Trimestre – 16 ottobre
IV Trimestre – 16 gennaio dell’anno successivo
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Modalità di Comunicazione
Per assolvere agli obblighi di comunicazione del Contributo di Soggiorno occorre utilizzare i servizi a tale scopo messi a disposizione sul Portale di Roma Capitale, con le seguenti modalità
1) se persone fisiche, registrarsi sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it, seguendo le istruzioni riportate sul Portale. Con le credenziali di accesso ottenute, entrare nei servizi on-line del portale, selezionando la sezione riservata al Contributo di Soggiorno.
2) se persone giuridiche (società e ditte individuali), registrarsi sul portale www.tributi.comune.roma.it, seguendo le indicazioni ivi riportate.
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Obblighi di versamento a Roma Capitale
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i responsabili del pagamento del contributo, come sopra individuati – devono versare a Roma Capitale, rispettivamente, il Contributo di Soggiorno incassato e quello dovuto, effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre, entro le stesse scadenze previste per le Comunicazioni
N.B. Per i responsabili del pagamento, le somme da indicare e da versare derivano da quanto dovuto (al netto di esenzioni), indipendentemente da quanto effettivamente riscosso, dato il diritto di rivalsa sull’ospite.
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Canali e modalità di versamento delle somme incassate/dovute
Il Contributo di Soggiorno può essere pagato tramite il nodo nazionale dei pagamenti PagoPA.
Per pagare tramite il Nodo PagoPA, è obbligatorio presentare prima la comunicazione, al fine di ricevere l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) senza il quale non è possibile eseguire il versamento neanche su bollettino di conto corrente bianco.
Pertanto, una volta confermata la Comunicazione obbligatoria trimestrale, si potrà procedere al pagamento con le seguenti modalità:
– Direttamente on line, cliccando Paga, con carta di credito o addebito in conto:
o Carta di credito: indipendentemente dall’Istituto emittente la carta, è possibile effettuare il versamento selezionando il circuito a cui appartiene la carta. In questo modo, saranno visualizzabili i Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che accettano la carta con le relative commissioni applicate;
o Addebito in conto: l’utente potrà procedere con tale modalità di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le banche sono integrate con il nodo PagoPA);
– Presso il proprio home-banking selezionando il circuito CBILL. Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA;
– Attraverso bonifico: utilizzando la modalità Mybank;
– Stampando l’avviso allegato alla Comunicazione trimestrale:
1 – presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino PA premarcato allegato;
2 – presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamenti attestati su Pago PA (elenco completo su www.agid.gov.it) utilizzando il lato sinistro dell’avviso;
3 – presso la grande distribuzione attestata sul nodo PagoPA;
– Rimane la possibilità del pagamento attraverso il modello F24, utilizzando i codici:
o 3936 – contributo di soggiorno
o 3937 – interessi
o 3938 – sanzioni
Il nuovo conto corrente sul quale versare è il n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line.
Su questo conto – attualmente – non è possibile eseguire bonifici Sepa e pagare con bollettini di conto corrente bianchi diversi da quelli PA.
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Ulteriori obblighi solo per i gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta sono tenuti annualmente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale, in quanto qualificati “agenti contabili della riscossione”. L’adempimento si assolve con l’inoltro di un apposito modello riepilogativo ( Modello 21), previsto dalla legge (D.P.R. n. 194/1996).
Roma Capitale sta predisponendo un servizio on-line per agevolarne la compilazione e l’inoltro. L’Amministrazione è tenuta alla successiva trasmissione del conto giudiziale alla Corte di Conti, con segnalazione di eventuali incongruenze o carenze riscontrate.
Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto degli ospiti all’esenzione dal Contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.
Maggiori informazioni, tramite consultazione del Regolamento e altre note esplicative, possono essere acquisite accedendo alle pagine specifiche del Dipartimento Risorse Economiche ( www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-risorse-economiche.page )
Per quesiti specifici contattare l’ufficio all’indirizzo mail contributosoggiorno@comune.roma.it