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Airbnb e le commissioni “basse”

Airbnb esce allo scoperto..ora è chiaro che le sue commissioni non sono poi cosi basse..

Caro host, per te che pensavi airbnb fosse “meglio” di booking, fermo restando che meglio o peggio sono concetti relativi e bisogna vedere il parametro di riferimento, per quanto riguarda la commissione, da oggi sarà chiaro anche per te, che airbnb non fa e non ha mai fatto beneficenza!!
Eh sì, proprio così…per te che pensavi che la commissione applicata o meglio trattenuta da airbnb fosse solo del 3%, ora con l’ultimo aggiornamento puoi visualizzare da solo che non è proprio così…

 Hai capito bene…quindi da oggi hai due opzioni:- la prima: scegli “tu” il prezzo definitivo e da li dovrai sottrarre la percentuale del 14% di airbnb che il sito trattiene come costi di gestione;- la seconda: vecchio metodo, in questo caso non saprai mai con certezza il prezzo che l’ospite ha pagato, che potrà arrivare fino al 20% 
Ma la vera novità è nelle NOTE:– I costi del servizio di Airbnb si applicano al subtotale della prenotazione, che include: la tariffa di base, le spese di pulizia e qualsiasi costo aggiuntivo per gli ospiti.per cui il 14% se scegli la prima opzione, è calcolato sul prezzo incluso tutti i costi…- Airbnb riscuote un costo aggiuntivo del servizio del 2% su tutte le prenotazioni di annunci che prevedono termini di cancellazione molto rigidi (sotto l’opzione a pagamento di cui sopra).E sorpresa delle sorprese…c’è un ulteriore 2% quindi si arriva ad un percentuale del 16% se scegli per i termini di cancellazione molto rigidi..
Basta pensare che booking normalmente trattiene il 15% e nelle principali città, tipo Roma il 18%..si stanno allineando tutti..
buon hosting!

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Locazioni e Affitti turistici

Affitti turistici, serve il Codice ma il locatore non è il gestore di una struttura ricettiva.
Affitti turistici: per la Corte Costituzionale è legittimo che la Regione chieda l’uso del CIR ma non che equipari l’attività negoziale del locatore a quella del gestore di case e appartamenti per vacanze.


Con sentenza n. 84 del 6 marzo 2019, depositata in cancelleria il giorno 11 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018 n. 7 (Istituzione del codice identificativo da assegnare a case appartamenti per vacanze) promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per l’articolo completo rimandiamo al seguente link de “Il sole 24ore”https://admin.abc.sm/upload/2588/il-sole-24-ore-del-17-aprile-2019.pdf

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Ottime chance per il real estate alberghiero in Italia

Buone notizie per il settore alberghiero e di rimando anche per quello extra-alberghiero in Italia, continuano gli investimenti e la fiducia è sempre un buon indicatore, forse il migliore.

Riportiamo per intero un articolo di askanews, che puoi trovare per intero qui

Gli stakeholder immobiliari internazionali guardano al mondo dell’hospitality come ad un incubatore di nuove opportunità di investimento e Berlino sarà, dal 4 al 6 marzo 2019, la piazza dove questi temi saranno dibattuti.

Per la 22esima edizione dell’Hotel Investment Forum (IHIF) – la principale manifestazione europea dedicata agli investimenti nel settore del real estate turistico – Coldwell Banker Commercial (CBC), società di consulenza e intermediazione nel settore del real estate, con competenze specifiche nel campo dell’ospitalità, ha riconfermato la propria presenza con uno stand dedicato. “Presenteremo un portafoglio misto, composto da alberghi esistenti, resort marini e immobili ad uso ufficio da trasformare in hotel, questi ultimi in vendita o in locazione – spiega Giuseppe Rojo, amministratore delegato e fondatore della filiale italiana di Coldwell Banker Commercial -.

L’obiettivo è attrarre investitori internazionali che vogliano investire in Italia affidandosi ad un gestore per la messa a reddito. Ihif costituisce un’occasione vincente per confrontarci con i principali player del mercato interessati a queste operazioni”. Secondo uno studio di settore recentemente pubblicato, nel 2018 le transazioni nel real estate turistico in Italia hanno toccato quota 1,3 miliardi di euro, con 58 deal per 7mila400 camere e un aumento di valore medio per singola unità, a conferma del momento topico del mercato. Entro la fine del 2019 il volume degli investimenti potrà superare i 2 miliardi di euro.

“Sono fiducioso che il settore alberghiero, in quanto anticiclico rispetto al mercato, possa continuare a riscuotere interesse, visto che si tratta di un asset class che segue l’andamento del turismo e che questa economia prosegue nel suo trend di sviluppo – commenta a questo proposito Giuseppe Rojo -. Le Sgr sono ancora molto focalizzate sulle principali città, non ancora pronte per le “secondary cities”, ma vediamo fermento per location al mare e in montagna, in piazze come Napoli, Torino e in Sicilia, dove i tassi di occupazione crescono a ritmi sostenuti”.

Se il mercato dell’ospitalità rimane vivace, nonostante l’incertezza economica e geopolitica, i comportamenti e le esigenze dei clienti stanno cambiando. “Le formule dei condohotel e degli ostelli rappresentano delle valide alternative per lo sviluppo ricettivo in Italia – sottolinea Rojo -. Per i primi, però, occorre tener conto che chi intende cavalcare questo concept deve pensare ad una struttura contrattuale che sopperisca alle regole non previste dal decreto legge in vigore. Per gli ostelli si può affermare che assicurano un Ebitda migliore di un hotel 4 stelle tradizionale”. Nel settore degli hotel ibridi (connubio tra hotel e ostello), Coldwell Banker Commercial svolge il ruolo di developer ufficiale in Italia del gruppo tedesco MEININGER. “Dopo le tre aperture a Milano e Roma – commenta Veronica Sagliaschi, development manager Italy di MEININGER Hotels – puntiamo al raddoppio. Siamo focalizzati sulle città di Venezia, Firenze e Napoli. Abbiamo più di una trattativa in corso nella zona di Mestre ed una negoziazione molto avanzata su Napoli, nei pressi della Stazione Centrale.

Nella Capitale miriamo ad una location aggiuntiva e guardiamo con interesse alle zone Ostiense, Testaccio e Trastevere”.

Il cambio d’uso degli edifici è un’altra tendenza che si sta sviluppando in Italia, dove è presente un’alta concentrazione di immobili di pregio. “La tipologia delle conversioni dipende dalle singole piazze e dal contesto economico – avverte Carlo de Romedis, head of hospitality di Cbc -. La strategia di dismissione passa per una corretta valorizzazione dell’asset e la decisione di prediligere la strada della riconversione alberghiera deve tener conto di fattori contabili, come l’affitto potenzialmente sostenibile da un gestore, o, in caso di gestione diretta, l’Ebitda. Il problema degli investitori internazionali interessati ad investire nel mercato alberghiero, però, riguarda il rischio di lunghe procedure urbanistiche finalizzate al cambio d’uso e all’onere della riqualificazione. Noi di Cbc siamo specializzati nell’accompagnare gli stakeholder in tutto l’iter di riconversione, offrendo anche assistenza di tipo tecnico e legale”.

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Condominio, Casa Vacanza e dintorni!

Quante volte vi è capitato di scontrarvi all’interno di condomini con amministratore e altri condomini perchè, dopo aver aperto la vostra casa vacanza o locazione turistica che sia, il condomino “volubile” e molto “sensibile” di turno ha lamentato schiamazzi, rumori notturni e un “continuo via vai”???


Diciamo la verità, i più esperti ne avranno viste a decine, per i novizi forse qualcuno in meno, con questo breve articolo, vogliamo ricordarvi una serie di cose:- leggere attentamente il regolamento condominiale prima di prende un appartamento in locazione e decidere di avviare la propria attività;- porre particolare attenzione alla parte dei “Divieti”- verificare di che tipo di regolamento si tratta: Contrattuale (quello del costruttore), Assembleare o Giudiziale.
I regolamenti condominiali si collocano normalmente in tre categorie, in base alla loro natura ed al sistema di formazione.Il più diffuso è il regolamento assembleare è quello tipico previsto dall’art. 1138 del Codice civile ed approvato di solito a maggioranza (qualificata).Il regolamento esterno proviene dal costruttore dell’edificio, è richiamato dal Notaio in ogni rogito di compravendita ed è anche noto come «regolamento contrattuale», perché approvato da tutti i condòmini, originari e successivi; contiene di solito, ma non necessariamente, disposizioni che incidono sui diritti individuali (e dette appunto contrattuali), sicuramente se incappate in questo tipo di regolamento, tra tutti è quello più restrittivo. 

Il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, infatti, vincola, in virtù del suo carattere convenzionale, tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l’uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca, solo se accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari. Il terzo tipo è il regolamento giudiziale, che viene formato con l’intervento del tribunale. 


Ciò detto, siete proprio sicuri che quel Regolamento possa vietare davvero l’attività che state per fare o che volevate fare e invece avete interrotto??___________________________________________________

Per tutte le altre info e per Consulenze scrivi a homeconciergeroma@gmail.com

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LA CASA VACANZE CINESE, qui si medita

Come differenziarsi ed emergere dalla massa, siete sempre di più a chiedercelo.Il discorso è sempre lo stesso…non si fa abbassando i prezzi, la guerra del prezzo è un pò come la droga, da effetti sul breve periodo ma sul lungo ti ammazza, letteralmente parlando.
Ecco qui allora che si parla non più solo di PRODOTTO ma di BRAND, cioè di valore percepito, un esempio di come potersi diversificare è quello di puntare su una nicchia specifica di mercato, oppure un target specifico, come potrebbe essere quello degli amanti del food, Health, o perchè no, yoga e meditazione?

 E’ proprio quello che hanno fatto questi cinesi nella contea di Pingle, progettando la Guest house Light & Shadow, ideata da Studio 10 pensata per offrire un’esperienza di viaggio insolita.

“Questa volta è toccata a un tema più introspettivo quale “luci ed ombre”, metafora del dualismo del sistema sociale, descritto sia attraverso elementi compositivi che da nuance riconducibili ai colori della terra.”

“Utilizzando materiali naturali locali come l’olmo riciclato e il bambù, il progetto – che nasce da una riflessione sul materialismo che caratterizza la società contemporanea – invita alla meditazione e alla calma all’interno di un open space austero caratterizzato da una doppia altezza.

Un ambiente spoglio, che esplora la relazione tra spazio e natura, dove la le ombre dei volumi reagiscono con i fasci di luce prodotti dalle lampade a sospensione che sembrano fluttuare nell’aria.”
E tu? Come pensi di diversificare ed “uscire dal rumore di fondo”?

Scrivici a homeconciergeroma@gmail.com

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Airbnb progetta Case

Si va dove c’è il Business, Aribnb lo ha capito bene!!Infatti sembra non accontentarsi più solo della parte “sito di prenotazione”, no!

Airbnb vuole progettare in proprio le strutture che andranno ad ospitare i futuri guests e  saranno concepite secondo canoni architettonici e progettuali estremamente moderni, funzionali e sostenibili per l’ambiente.


 L’ambizioso progetto immobiliare si chiama Backyard e pare che muoverà i primi passi già alla fine del 2019.“Per soddisfare le esigenze del futuro – sottolineano gli ideatori di Backyard – la casa deve evolversi, guardare avanti”. Il  progetto punta a realizzare un network di abitazioni e strutture di piccole-medie dimensioni, versatili e modificabili in base alle esigenze dei clienti. L’idea è quella di dare vita a case ‘smontabili’ per soggiorni a breve termine, in grado di accogliere di volta in volta un numero variabile di persone.
Il concept con cui le case Airbnb saranno realizzate è stato messo a punto dallo studio di design “Airbnb Samara” che si è avvalso delle tecniche di progettazione e domotica più sofisticate e moderne. Tutte le informazioni e le Travel Stories raccolte tra gli utenti della Community di Airbnb e i proprietari di case , saranno utilizzate per ottimizzare le nuove abitazioni in funzione di esigenze reali e socialmente rilevanti.
Preparatevi miei cari host, ne vedremo delle belle nei prossimi anni, e purtroppo chi non si aggiorna e si tiene al passo con i tempi è destinato ad uscire dal business!


Per info e consulenze homeconciergeroma@gmail.com

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MOD21 – guida alla compilazione

Cari lettori, dopo le numerosi richieste pervenute in questi giorni nella nostra casella mail, abbiamo deciso di fornire questo contributo su come compilare il Modello 21 per tutti i titolari di attività ricettive extra-alberghiere.

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Intanto cos’è questo benedetto MODELLO 21, se andate nell’area riservata del sito www.comune.roma.it oppure,  www.tributi.comune.roma.it – accessibile con le credenziali di autenticazione già in tua dotazione per effettuare la comunicazione trimestrale relativa al contributo di soggiorno obbligatoria – è disponibile anche il modulo applicativo che permette la compilazione del “Modello 21” per l’invio online della resa del conto giudiziale della gestione relativo a quanto incassato a titolo di contributo di soggiorno nell’anno 2017Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 30/03/2018) ha qualificato come “agenti contabili” i gestori delle strutture ricettive che riscuotono e riversano a Roma Capitale il contributo di soggiorno, i quali sono pertanto tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione.
Ai sensi della normativa vigente, l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (cioè entro il 30  gennaio di ogni anno), redigendo e trasmettendo il riepilogo dell’attività di riscossione e riversamento, attraverso un documento denominato “Modello 21” (DPR n. 194/1996).Per l’anno 2017, l’obbligo si intende assolto se l’invio è effettuato entro la fine dell’anno 2018.

Per completare la procedura che non è complicata ma complessa, vista la quantità ingente di informazioni e ricevute che bisogna allegare, relative sia al pagamento del contributo trimestrale che quelle relative al pagamento del contributo da parte degli ospiti, si prega di far riferimento al manuale qui.  (clicca al lato per scaricarlo).

Una volta terminata la procedura il Comune farà un controllo e, solo in caso dovesse riscontrare delle incongruenze o dovesse ritenere la documentazione incompleta vi contatterà direttamente per le relative correzioni e/o integrazioni, tutto questo prima di passare il fascicolo con il proprio visto o le annotazioni alla Corte dei Conti (CC)

RISPOSTA AI PRINCIPALI QUESITI

Come si devono considerare i pagamenti del Contributo di Soggiorno? In base a quali annualità?

Il principio su cui si basa la Resa del Conto è quello di Cassa, per questo bisogna inserire (nel Reso del conto 2017) tutto ciò che ha a che fare con il Contributo di Soggiorno (CdS) durante il 2017.  il pagamento del 4° Trim 2016, normalmente effettuato entro il 16 gennaio 2017, va inserito nella Resa del Conto 2017, mentre, paradossalmente il pagamento del IV Trim 2017 va inserito nella Resa del conto 2018.

Cosa va allegato nel modello 21? 

Come al solito qui c’è un pò di confusione dovuta anche alla poca preparazione del personale di controllo e delle normative spesso di difficile interpretazione ed esecuzione. Sebbene ad una prima analisi sembrava obbligatorio dover allegare copia di tutte le singole ricevute, al momento sembra che l’orientamento sia quello di allegare soltanto le ricevute di pagamento della TdS (tassa di soggiorno) e, solo in caso di verifiche e di richieste di documentazione aggiuntiva potrebbe essere necessario allegare per completezza tutte le singole ricevute.

Con quale principio bisogna effettuare il calcolo?

Il Contributo di Soggiorno andrebbe riscosso al Check Out per questo i soggiorni a cavallo tra mesi o anni diversi andrebbero inseriti nel Mese/Anno in cui è avvenuto il check out (momento nel quale dovrebbe aver incassato) 

Dato questo principio base, bisognerebbe fare in modo che la compilazione faccia “scopa” con la compilazione della dichiarazione trimestrale e del relativo pagamento, anche per facilitare i controlli da parte delle Autorità competenti.

Cosa si intende per data di inizio attività?

Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività

Cosa si intende per data di inizio attività?

Per data di inizio attività si intende quella presente sulla SCIA o comunque sull’autorizzazione all’attività

Cosa va indicato nel campo obbligatorio “descrizione” al momento dell’inserimento online nel Modello 21?

Andrebbe indicata la dicitura “Assolto contributo di soggiorno per Euro xx,xx” con numero persone e numero notti.

Chi è tenuto a compilare il Modello 21?

Tutte le strutture turistiche extra-alberghiere del Comune di Roma, ad eccezione delle Locazioni turistiche (ad oggi 04/12/2018)

Cosa va inserito nella compilazione del mod 21 alla voce quietanza? 

Va inserito il numero della contabile relativo al pagamento (es CRO bancario) in caso di pagamento con F24, non essendoci numero ricevuta, si può scrivere F24

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Per completezza di informazioni, riportiamo qui sotto anche le modalità di riscossione e di pagamento del Contributo di Soggiorno a Roma.

Regolamento sul Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n. 32 del 30 marzo 2018)
Il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018, ha introdotto importanti novità, tra cui l’applicazione del Contributo di Soggiorno alle locazioni brevi, il riconoscimento della qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive, l’ampliamento dei soggetti esenti.
Le disposizioni regolamentari si applicano a decorrere dalla data del 21 aprile 2018 (data di esecutività del Regolamento).
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Locazioni brevi
D’ora in avanti, gli ospiti non residenti a Roma che soggiornano in appartamenti privati, inclusi gli alloggi per uso turistico,  locati per non più di 30 giorni (locazioni brevi), sono tenuti al pagamento del Contributo pari a € 3,50 a persona per ogni pernottamento. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
Chi incassa il canone/corrispettivo dovuto per la locazione breve (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) avrà il compito di rilasciare all’ospite una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento del Contributo di soggiorno dovuto.

L’obbligo del pagamento del Contributo di Soggiorno per queste nuove forme di ospitalità va ad aggiungersi a quello già previsto per le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed all’aria aperta 
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Studenti e lavoratori
Il Contributo è applicato: 
– fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell’anno solare 
– fino ad un massimo di cinque pernottamenti per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici ed aree attrezzate per la sosta temporanea)
– nei casi ove il pernottamento si prolunghi nel tempo, anche in modo non continuativo, purché contrattualmente prefissato, da parte di studenti o lavoratori per frequentare corsi di studio, attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali, oppure per ragioni dovute al lavoro, documentabili tramite autodichiarazione soggetta alle norme sulle false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).
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Sono esenti dal pagamento del Contributo:
– minori entro il decimo anno di età;
– coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
– i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà rendere una apposita dichiarazione, ai sensi della normativa che disciplina le false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento del ricovero e/o delle prestazioni sanitarie che non dovranno essere specificate, a tutela della privacy; 
– gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
– il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione;
– gli ospiti delle strutture ricettive e degli appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano; 
– il personale delle strutture ricettive che presta la propria attività lavorativa nella struttura;
– coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile; 
– coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
– i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.
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Chi riscuote il Contributo e a quale titolo
In caso di ospitalità presso strutture ricettive alberghiere, extra -alberghiere e all’aria aperta, il gestore della struttura è tenuto a riscuotere il Contributo, , e a rilasciare ricevuta all’ospite, evidenziando l’importo dovuto per il Contributo di Soggiorno, separato da quello dovuto per il pernottamento riportando la scritta : “Assolto contributo di soggiorno per Euro…..,…”. Il gestore è agente contabile (vedi par. Ulteriori obblighi).
In caso di ospitalità in appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, chi incassa il canone/corrispettivo della locazione (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) ha l’obbligo di riscuotere il Contributo, rilasciandone ricevuta, con le stesse modalità sopra indicate ed è responsabile del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite qualora quest’ultimo non lo abbia corrisposto.
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Obblighi di comunicazione 
I gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi, i responsabili del pagamento del Contributo, come sopra individuati, devono presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale, indicando il numero degli ospiti, compresi quelli esenti e il periodo di pernottamento. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti entro le seguenti scadenze:
I Trimestre – 16 aprile 
II Trimestre – 16 luglio
II Trimestre – 16 ottobre
IV Trimestre – 16 gennaio dell’anno successivo

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Modalità di Comunicazione
Per assolvere agli obblighi di comunicazione del Contributo di Soggiorno occorre utilizzare i servizi a tale scopo messi a disposizione sul Portale di Roma Capitale, con le seguenti modalità
1) se persone fisiche, registrarsi sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it, seguendo le istruzioni riportate sul Portale. Con le credenziali di accesso ottenute, entrare nei servizi on-line del portale, selezionando la sezione riservata al Contributo di Soggiorno.
2) se persone giuridiche (società e ditte individuali), registrarsi sul portale www.tributi.comune.roma.it, seguendo le indicazioni ivi riportate.
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Obblighi di versamento a Roma Capitale
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i responsabili del pagamento del contributo, come sopra individuati – devono versare a Roma Capitale, rispettivamente, il Contributo di Soggiorno incassato e quello dovuto, effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre, entro le stesse scadenze previste per le Comunicazioni 
N.B. Per i responsabili del pagamento, le somme da indicare e da versare derivano da quanto dovuto (al netto di esenzioni), indipendentemente da quanto effettivamente riscosso, dato il diritto di rivalsa sull’ospite. 
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Canali e modalità di versamento delle somme incassate/dovute
Il Contributo di Soggiorno può essere pagato tramite il nodo nazionale dei pagamenti  PagoPA.
Per pagare tramite il Nodo PagoPA, è obbligatorio presentare prima la comunicazione, al fine di ricevere l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) senza il quale non è possibile eseguire il versamento neanche su bollettino di conto corrente bianco.
Pertanto, una volta confermata la Comunicazione obbligatoria trimestrale, si potrà procedere al pagamento con le seguenti modalità:
– Direttamente on line, cliccando Paga, con carta di credito o addebito in conto:
o Carta di credito: indipendentemente dall’Istituto emittente la carta, è possibile effettuare il versamento selezionando il circuito a cui appartiene la carta. In questo modo, saranno visualizzabili i Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che accettano la carta con le relative commissioni applicate;
o Addebito in conto: l’utente potrà procedere con tale modalità di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le banche sono integrate con il nodo PagoPA);
– Presso il proprio home-banking selezionando il circuito CBILL. Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA;
– Attraverso bonifico: utilizzando la modalità Mybank;
– Stampando l’avviso allegato alla Comunicazione trimestrale:
1 – presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino PA premarcato allegato;
2 – presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamenti attestati su Pago PA (elenco completo su www.agid.gov.it) utilizzando il lato sinistro dell’avviso;
3 – presso la grande distribuzione attestata sul nodo PagoPA;
– Rimane la possibilità del pagamento attraverso il modello F24, utilizzando i codici:
o 3936 – contributo di soggiorno
o 3937 – interessi
o 3938 – sanzioni
Il nuovo conto corrente sul quale versare è il n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line.  
Su questo conto – attualmente –  non è possibile eseguire bonifici Sepa e pagare con bollettini di conto corrente bianchi diversi da quelli PA.
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Ulteriori obblighi solo per i gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta sono tenuti annualmente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale, in quanto qualificati “agenti contabili della riscossione”. L’adempimento si assolve con l’inoltro di un apposito modello riepilogativo ( Modello 21), previsto dalla legge (D.P.R. n. 194/1996).
 Roma Capitale sta predisponendo un servizio on-line per agevolarne la compilazione e l’inoltro. L’Amministrazione è tenuta alla successiva trasmissione del conto giudiziale alla Corte di Conti, con segnalazione di eventuali incongruenze o carenze riscontrate.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto degli ospiti all’esenzione dal Contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

Maggiori informazioni, tramite consultazione del Regolamento e altre note esplicative, possono essere acquisite accedendo alle pagine specifiche del Dipartimento Risorse Economiche ( www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-risorse-economiche.page )

Per quesiti specifici contattare l’ufficio all’indirizzo mail  contributosoggiorno@comune.roma.it

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L’importanza delle Recensioni: Google, Fb e gli altri

Nel global Benchmark Report 2018 gli analisti di Revinate hanno analizzato 77 mln di recensioni pubblicati da viaggiatori nel corso del 2017 che hanno riguardato strutture in 200 paesi.

Al di là dei problemi che la maggior parte degli hotel manifesta nella gestione della propria reputazione online, è interessante come le recensioni a livello globale siano cresciute dal 20% nel 2015 al 27% nel 2017.


La crescita è avvenuta principalmente su 2 piattaforme: Google e Facebook, che non sono di certo siti specializzati in viaggi e vacanze come Booking, Expedia, Tripadvisor.
A questo ritmo di crescita, Google è sulla buona strada per diventare il sito principale di recensioni alberghiere al mondo, più di Booking.com..
Da non crederci ma è cosi..

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Il lusso non ha prezzo, e le CAV non sono da meno…

Vale la pena aprire una CAV?Domanda da 1 milione di dollari, se la domanda fosse vale la pena puntare sul lusso la risposta sarebbe senz’altro SENZA DUBBIO SI!!!


La moda del momento è quella dell’Appartamento dei VIP..Sempre più spesso personaggi famosi usano il loro nome per fare marketing sugli appartamenti che poi affittano a prezzi astronomici..
Gianluca Vacchi, per esempio, il milionario imprenditore e “re”di instagram, quest’anno causa impegni lavorativi ad Ibiza, ha deciso di affittare la sua splendida villa H2O in Sardegna, a circa 270.000€ al mese, avete capito bene… circa 9.000€ al giorno!!!!
Se per te questa cifra può sembrare astronomica, considera che c’è la fila per affittarla..Il lusso nel settore short rental ha margini di espansione altissimi, anche perchè ogni appartamento, villa, depandance, location di lusso è un PRODOTTO a sè, unico ed esclusivo.
Sei Convinto ora a puntare sul lusso??

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Cedolare Secca e Comunicazione dei dati all’AdE, ultima scadenza 30 giugno

Il 30 Giugno è la data ultima per comunicare i dati relativi alle Locazioni brevi.

Riportiamo per intero un articolo fatto molto bene tratto da www.ecnews.it

“Ricordiamo, a tal proposito, che la nuova disciplina prevede un obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate per tutti coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare oppure che gestiscono portali telematici, se intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Più precisamente, l’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati solo se il conduttore ha accettato la proposta di locazione per il suo tramite; se, invece, il locatore si è avvalso dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore ha comunicato direttamente al locatore l’accettazionedella proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare alcunché.

I dati da comunicare all’Agenzia, che possono essere inviati anche in forma aggregata se relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, sono:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore,
  • la durata del contratto,
  • l’importo del corrispettivo,
  • l’indirizzo dell’immobile.

V’è da dire, tuttavia, che la suddetta comunicazione non è sempre obbligatoria.

Come precisato con il Provvedimento n. 132395 del 12.07.2017, infatti, in tutti i casi in cui l’intermediario è intervenuto anche nel pagamento del canone, dopo il versamento della ritenuta è altresì tenuto a trasmettere l’apposita certificazione, la quale assolve anche l’obbligo di invio della comunicazione.

Pertanto, la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente nei casi in cui l’intermediario, pur avendo favorito la conclusione del contratto, non è successivamente intervenuto nel pagamento.

Così individuati i soggetti con riferimento ai quali trova applicazione il richiamato obbligo, è necessario altresì precisare che l’adempimento non riguarderà tutti i contratti stipulati nell’anno 2017.

Infatti, con la circolare AdE 24/E/2017 è stato precisato che l’obbligo di comunicazione riguarda soltanto i contratti di locazione breve stipulati dopo il 1° giugno 2017.

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 1326 cod. civ. considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte: non rileva, quindi, ai fini dell’applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell’immobile. Pertanto:

  • se la conclusione delle trattative è avvenuta prima del 1° giugno 2017, ovvero il conduttore ha ricevuto la conferma della prenotazione entro la suddetta data, gli intermediari non sono tenuti a comunicare i dati del contratto (o ad operare la ritenuta sui pagamenti),
  • se la conclusione delle trattative è avvenuta dopo il 1° giugno 2017 e l’intermediario non è intervenuto nel pagamento del canone, opera l’obbligo di invio della comunicazione entro il prossimo 30 giugno.

Allo stesso modo, si ritiene che debbano essere oggetto di comunicazione esclusivamente i dati dei contratti le cui trattative si siano concluse entro il 31.12.2017: la conclusione delle trattative dopo il suddetto termine, infatti, aderendo all’interpretazione appena richiamata, imporrebbe la comunicazione dei dati il prossimo anno.

Da ultimo, pare opportuno precisare che la pubblicazione delle specifiche tecniche appena pochi giorni prima della scadenza prevista per l’adempimento non può non sollevare alcune perplessità.

Invero, nei giorni scorsi era stato richiamato un possibile differimento dell’adempimento, in considerazione del mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’adozione del provvedimento.

Deve infatti ricordarsi come, ai sensi dell’articolo 3 L. 212/2000, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Stupisce, tuttavia, che la stessa Agenzia delle Entrate non si sia espressa sul punto, a differenza di quanto accaduto in passato con riferimento ad altri adempimenti.

La suddetta precisazione sarebbe stata quantomeno opportuna, soprattutto se si considera che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ovvero con la sanzione da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà solo se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.”

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Quanto può rendere un appartamento affittato ai turisti?

Moltissimi italiani ha seconde case (terze, quarte, ecc, ecc) eh si, sapete benissimo che è così, siamo tra i primi in europa ad avere investimenti nel mattone..spesso però le lasciano chiuse per paura di affittarle, di mettere un inquilino sbagliato, di rovinare la mobilia, che, se proprio dobbiamo dirlo, spesse volte ha più un valore affettivo che altro…
Sempre più spesso, per le motivazioni sopra elencate, molti di noi si affacciano a questa ipotesi di affittare ai turisti, i cosiddetti “Affitti Brevi“, Locazioni Turistiche, Locazioni Brevi o anche le case vacanza.Ma quanto può davvero rendere un appartamento così gestito per il proprietario?
Riportiamo per intero un interessante articolo tratto da “www.corriere.it” che riporta una attenta analisi dei ricavi medi per le principali mete estive del centro-nord italia.
Buona lettura..Hai anche tu un appartamento sfitto da molto tempo o che non vuoi più affittare con un contratto 4+4 e rischiare che l’inquilino non ti paghi??Contattaci subito homeconciergeroma@gmail.com

Il lago batte mare

Il lago batte il mare e la montagna. Una settimana in affitto in una casa per quattro posti letto in media a luglio infatti costa 725 euro, contro 570 del mare e 540 della montagna; ad agosto il divario tra lago e monti si riduce (880 euro contro 860) mentre il mare rimane staccato a 720 euro. Il risultato non è così sorprendente per due ragioni: la prima è che l’offerta al mare è molto più ampia, la seconda è che chi ama la montagna, e questo vale a ragione per il lago, difficilmente si reca all’estero, mentre per gli appassionati delle spiagge marine le alternative economiche sia a Est (Croazia) che ad Ovest (Spagna) non mancano.

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I vantaggi dell’Home Sharing a livello Immobiliare

Si parla sempre di più del fenomeno Airbnb, ma quali sono i veri Vantaggi dell’Home Sharing a livello Immobiliare?

Te lo sei mai chiesto?

E’ chiaro: se vendo un appartamento che si affitta a 90€ al giorno per 200 giorni, quell’appartamento vale 18.000€ in più di una proprietà identica che non produce nè ricavi nè affittanze.


Su questa lunghezza d’onda le case pubblicizzate da Airbnb sono fonti di reddito e stanno influenzando in modo significativo anche le nuove costruzioni, soprattutto negli USA.
Addirittura in america il “REDDITO AIRBNB” è riconosciuto come leva per rifinanziare il mutuo.
Non di rado bilocale affittati a turisti rendono 5volte di più di un normale affitto annuale, ecco il motivo per il quale sempre più persone si stanno spingendo in questo settore.
Addirittura, non di rado, ci capita di ricevere richiesta da investitore che vogliono comprare un immobile, magari perchè hanno molta liquidità e vogliono garantirsi molto più del canonico 3% annuale.
Come fanno? Lo comprano a leva con un mutuo e poi lo danno in gestione a società come la nostra, magari optando per il pagamento della cedolare secca, (possibile grazie alla locazione turistica) e di sicuro il rendimento netto annuo sarà a doppia cifra!
Hai bisogno di altre informazioni al riguardo?

Scrivici a homeconciergeroma@gmail.com oppure contattaci al +39 3884790762