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AFFITTACAMERE E LOCANDE ALLE PRESE CON I CONDOMINI

Sembra non aver fine la diatriba tra i condomini e gli affittacamere, diatriba che è arrivata, spesso, fino all’ultimo grado di giudizio in cassazione e, le cui sentenze ora fanno giurisprudenza.
L’ultima in arrivo, datata febbraio 2018, riguarda una sentenza che specifica la distinzione tra locanda e affittacamere/guest-house.


A tal proposito Il Tribunale meneghino ricorda il costante orientamento della Corte di Cassazione a mente del quale <<L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.

In difetto della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ricondotta nell’ambito dell’attività di affittacamere, né quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abitativo (Cass. 22665/2010; Cass. 5632/1993; Cass. 17167/2002; Cass. 755/1991 ; cfr. anche Tar Toscana sezione III 1826/2000: Il criterio distintivo tra la locazione di alloggi e l’esercizio dell’industria di affittacamere è costituito dal fatto che, mentre il secondo rapporto è accompagnato dalla prestazione di servizi personali (che del rapporto stesso sono accessorio e complemento imprescindibile), nella locazione, invece, la persona del locatore rimane del tutto estranea alla vita dell’ospitato ed ogni relazione tra i contraenti si esaurisce nella conclusione del negozio giuridico, senza che vi sia posto per rapporti di fatto, riconducibili alla nozione di ospitalità.>>

Ciò posto, qualora il regolamento condominiale di origine contrattuale vieti l’attività di pensione o locanda, siffatto divieto non può estendersi per analogia anche alla diversa attività di affittacamere, in considerazione del fatto che la pensione o locanda presuppone anche la fornitura di un vitto, esclusa invece negli affittacamere.

Queste le motivazioni della sentenza n. 1947 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 22 febbraio 2018.

Per la sentenza completa di rimanda all’articolo sotto