COME APRIRE UNA LOCAZIONE TURISTICA

ALTRE FORME DI OSPITALITA’: LE LOCAZIONI “TURISTICHE”

Indipendentemente dalla Regione in cui ci si trovi ad operare, la differenza essenziale tra le Locazioni Turistiche o Affitti Brevi e le Attività ricettive extra-alberghiere è che nelle prime si tratta di una LOCAZIONE, cioè del mero affitto dell’immobile SENZA l’erogazione di servizi alla persona o di tipo alberghiero.

Nel secondo caso si tratta di una ATTIVITA’ RICETTIVA (sono attività ricettive, a titolo di esempio, i Bed & Breakfast, le Case per Vacanza, gli Affittacamere, i Residence etc)

La Locazione Turistica (nota anche come locazione pura, short lets, affitti brevi o affitti liberi) è regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 e la sua disciplina è rimessa esclusivamente alla competenza statale. La Locazione Turistica prevede la mera fornitura dell’appartamento senza alcuna prestazione di servizi aggiuntivi (colazione, ristorazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni, cambio lenzuola ecc…) ed è rivolta a chi soggiorna per motivi di Turismo.

La Regione Lazio, pur avendo potestà legislativa concorrente a quella statale in materia di turismo, non è competente riguardo le Locazioni di appartamenti privati concessi per brevi periodi ad uso abitativo e per finalità turistiche. La Regione può regolamentare esclusivamente le attività ricettive alberghiere e extra-alberghiere svolte imprenditorialmente o in maniera non professionale, al contrario la Locazione Turistica non ricade nella disciplina delle attività ricettive ed è esercitabile senza altro adempimento fatto salvo l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. delle persone alloggiate.

Pertanto chi effettua Locazione Turistica nel Lazio non è obbligato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) e non soggetto alla disciplina di cui al Regolamento 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere”, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10/09/2015. Tuttavia, all’Art. 2, comma 3 del recente regolamento si specifica che:

“Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all’Agenzia di cui al comma 1, idonea comunicazione sull’ospitalità offerta utilizzando l’apposita modulistica on line predisposta dal Comune stesso”.

L’obbligo di dare comunicazione all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune competente per chi effettua Locazione Turistica secondo quanto disposto dall’Art. 2, comma 3 del Regolamento 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere” rende di fatto implicita la liceità di questo tipo di locazione anche “attraverso canali on line di promo commercializzazione”.

Il modello di comunicazione compilato in ogni sua parte, nel quale dovranno essere indicati i dati del soggetto ospitante, l’ubicazione e l’indirizzo dell’appartamento, l’utilizzo di forme di ospitalità attraverso i canali online di promo commercializzazione, deve essere inoltrato con l’allegata copia del documento di identità del soggetto ospitante, al SUAR o SUAP del Comune competente ed all’Agenzia Regionale del Turismo alla seguente email comunicazioneospitalita@regione.lazio.it

Il modello “base” predisposto dall’Agenzia Regionale del Turismo è disponibile nel sito www.regione.lazio.it (sezione argomenti – sezione turismo – modulistica)

Per Roma Capitale il modello di “comunicazione ospitalità” è disponibile nel sito web SUAR Roma Capitale (sezione consultazione modulistica – sezione Attività ricettive – Altre forme di ospitalità), oppure è scaricabile tra gli allegati in calce a questo articolo e può essere inviato o a mezzo PEC a protocollo.culturaturismolavoro@pec.comune.roma.it) o con Racc. A.R. indirizzato a: Roma Capitale SUAR (Sportello Unico per le Attività Ricettive) via di San Basilio n.51 – 00187 Roma.

Si rammenta che è obbligatorio, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.6.1931, n. 773 T.U.L.P.S, da parte dei soggetti che offrono ospitalità in appartamenti privati e di coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione, effettuare la registrazione nel portale della Polizia di Stato alloggiati web, per la comunicazione delle generalità delle persone ospitate.

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.24 DEL 12-10-2017 SULLE LOCAZIONI TURISTICHE

 

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DELLA REGIONE LAZIO – 20 Giugno 2017

Il nuovo Regolamento Strutture Ricettive Extra-alberghiere di Roma, pubblicato oggi sul BURL e in vigore da domani,

“Art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)” parla anche di: ALTRE FORME DI OSPITALITA’, ovvero la LOCAZIONE TURISTICA.

Di seguito si riporta un estratto del Regolamento

1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.


3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.


4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’articolo 2.

In pratica, gli Alloggi per uso turistico:
A) obbligo di attribuzione di un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione con la precisazione che entro 90gg saranno note le modalità di utilizzo del predetto codice
B) (rilevazione statistica dei flussi turistici), o comunicazione RADAR
C) nell’art. 12bis 
D) non è possibile offrire servizi accessori o turistici ulteriori “rispetto a quando già in uso nell’abitazione”
E) massimo due appartamenti (poi non si capisce bene cosa succede…)

 F) pernottamenti anche per un solo giorno.
G) rispetto dei requisiti per le civili abitazioni e senza necessità di modifica della destinazione, agibilità
H) comunicazione alloggiati
I) possibilità di avvalersi di servizi di promo-commercializzazione

Le novità sono: 1) la precisazione indiretta circa la fornitura di lenzuola, teli e altre arredi già in uso. Il che permette di ritenere superata la famosa questione; 2) l’estensione dell’obbligo circa gli adempimenti istat; 3) il limite massimo di due appartamenti; 4) la precisazione in ordine alla necessità che sia presente cucina o angolo cottura

I concetti ribaditi pertanto sono:

1) la non necessita di una scia;

2) la sussistenza di requisiti di agibilità (dunque non garage/depositi improvvisati a case come si è letto in passato);

3) la connaturale natura occasionale e non imprenditoriale (con evidente rinvio alla normativa che verrà entro 90gg)

AGGIORNAMENTO Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 88/E istituzione Codice Tributo per Locazioni Brevi – Cedolare Secca

Ci siamo…

E’ arrivata oggi, con anticipo rispetto alle tempistiche medie “ITALICHE” la prima Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 88/E con OGGETTO:

“Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50″

L’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, definite come contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Leggi l’articolo completo nella sezione NEWS qui

AGGIORNAMENTO Locazione Turistica nel Lazio: Comunicazione telematica obbligatoria attraverso il SUAR

Comunicazione da parte della Regione Lazio
MODULISTICA STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE: AGGIORNAMENTI

Dal 1 agosto 2017 le comunicazioni relative all’affitto turistico (art. 12 bis del Regolamento Regione Lazio n. 8/15 ss.mm.ii) saranno accettate esclusivamente per via telematica collegandosi al sito “SUAR” del Portale web di Roma Capitale. Di conseguenza, non saranno più accettati moduli inviati per raccomandata postale, via PEC o con altre modalità.

AGGIORNAMENTO Locazione Turistica introdotta la Tassa di Soggiorno a Roma e nel Lazio

Largamente anticipata è arriva…si tratta della Tassa di Soggiorno che tra poche settimane verrà estesa anche alle Locazioni Turistiche, fino ad oggi esenti.

L’Assessorato al Turismo dopo un rapido conto ha capito che il gettito aggiuntivo sarebbe stato di circa 20 mln di € e quindi non c’ha pensato su più di tanto.

Non è ancora molto chiaro se saranno i portali come Airbnb a trattenerla e versarla per conto del proprietario oppure l’onere spetterà al proprietario stesso.

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO: TUTTE LE NOVITÀ 20/04/2018
Approvato dall’Assemblea Capitolina il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma.
Il Regolamento, esecutivo a partire dal 30 marzo 2018, reca importanti innovazioni, tra cui l’applicazione del contributo di soggiorno agli immobili destinati a forme di locazione breve (per periodi inferiori a 30 giorni), inclusi gli alloggi per uso turistico.
Secondo le nuove disposizioni, il gestore/proprietario deve comunicare la presenza dei turisti alla Questura e contestualmente deve incassare il contributo di soggiorno pari a € 3,50 a persona al giorno rilasciando una ricevuta/fattura da cui risulti il pagamento del pernottamento e del contributo. È bene ricordare che il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.

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COME APRIRE UN B&B?

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